Camera di Consiglio
IL DIRITTO DEI NONNI ALLA FREQUANTAZIONE DEI NIPOTI MINORENNI – Il caso in esame trae origine da una controversia radicata dai nonni di due minori avanti al Tribunale per i minorenni. I nonni avevano richiesto al Tribunale di poter frequentare le nipoti, lamentando che la madre ostacolava i loro incontri con comportamenti ostruzionistici. La madre si opponeva, sostenendo che i rapporti dei nonni con le nipoti erano, al contrario, del tutto superficiali e che non potevano scindersi dal contesto di violenza domestica agita dal padre delle minori nei suoi confronti ed assistita dalle figlie.
Il Tribunale per i minorenni, dopo una lunga istruttoria che aveva incluso le relazioni dei Servizi sociali e audizioni delle parti, rilevava che il ripristino dei rapporti tra nonni e nipoti con esito sostanzialmente positivo. Di talché, confermava il mandato ai Servizi sociali per mediare tra le parti, garantire incontri osservati (inizialmente mensili, con possibilità di liberalizzazione progressiva), e disponendo la presa in carico di nonni, madre e minori per un percorso di riconoscimento reciproco e riavvicinamento, invitando, altresì, le parti a raggiungere un accordo. La madre spiegava appello sulla base di vari motivi di censura. Lamentava la madre in particolare, la violazione dell’art. 317-bis c.c. per difetto di prova della fattispecie costitutiva del diritto delle minorenni, sostenendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza di una relazione positiva e gratificante tra nonni e nipoti.
La Corte rigettava tale doglianza, affermando che il Tribunale per i minorenni aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, verificando l’interesse delle minori e constatando che, nel corso dell’istruttoria, una relazione tra ascendenti e minori si era progressivamente costruita e consolidata, risultando benefica per le bambine.
Con il secondo motivo di censura, la madre sosteneva altresì che, avendo il Tribunale Ordinario liberalizzato gli incontri tra padre e figlie, quest’ultimo potesse intercedere con i nonni paterni per organizzare gli incontri. Anche tale doglianza veniva rigettata, ribadendo la Corte che l’art. 317-bis c.c. “nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote”.
La Corte d’Appello, tuttavia, pur confermando il rigetto del gravame, riteneva di dover precisare le modalità e il calendario degli incontri tra nonni e nipoti nell’ottica della tutela del miglior interesse delle minori. Basandosi, infatti, sulle relazioni dei Servizi sociali che indicavano un miglioramento della relazione e l’assenza di criticità comportamentali dei nonni, disponeva che i nonni potessero incontrare le nipoti con modalità libere, per due pomeriggi al mese, presso la loro abitazione, a ridosso dei fine settimana con il padre.
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