Camera di Consiglio
SULLE REGISTRAZIONI AUDIO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE – Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da una donna finalizzato ad ottenere la separazione con addebito al marito. Il Tribunale, tuttavia, non accoglieva la richiesta di addebito e, conseguentemente, disciplinava i rapporti economici tra i coniugi ed il mantenimento dei figli.
Il caso giungeva in Corte d’Appello che riformava parzialmente la decisione di primo grado: veniva, infatti, accolta la richiesta di addebito formulata dalla moglie, poiché quest’ultima aveva dato piena prova della continua infedeltà del coniuge, avendo depositato la trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante.
L’uomo ricorreva per Cassazione, dolendosi del fatto che in atti non era stata mai depositata alcuna registrazione, risultando una semplice trascrizione di una presunta conversazione avvenuta con la sua asserita amante: mancando il supporto audio, dunque, il contenuto non era verificabile e, dunque, doveva considerarsi come mai prodotto. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28712 c.c., l’uomo non avrebbe nemmeno avuto l’onere di disconoscere il contenuto della registrazione, poiché inesistente. La Suprema Corte, tuttavia, riteneva il ricorso infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento […] deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”
L’uomo, dunque, non aveva in alcun modo contestato il contenuto della registrazione trascritta in atto: l’uomo non aveva chiarito né se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all’originale o l’inesistenza della registrazione, limitandosi ad eccepire che il supporto-audio non era stato acquisito agli atti. Peraltro, la parte aveva affermato di averne fatto richiesta, senza che venisse emesso alcun provvedimento.
Alla luce di ciò, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, rimanendo irrilevante la mancata acquisizione del supporto audio.
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