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Camera di Consiglio

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE CON PROBLEMI DI SALUTE – Il caso in esame trae origine da un appello proposto da un padre per vedersi revocato il contributo al mantenimento che versava alla figlia maggiorenne: la Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo l’assegno di mantenimento ad Euro 150,00 mensili, sulla base del fatto che la figlia aveva provato di essersi attivata nel reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro, dopo aver chiesto, ma non ottenuto il riconoscimento di invalidità in quanto affetta da “epilessia focale sintomatica” sin da giovane età, depositando apposita richiesta presso il competente centro per l’impiego. La Corte riteneva che la figlia, sebbene di anni 35, non avesse perso del tutto il proprio diritto al mantenimento, attese le peculiari condizioni di salute.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione, poiché, a suo dire, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere che la figlia non avesse perso del tutto il diritto al mantenimento: la stessa, infatti, si era iscritta al Centro per l’impiego con estremo ritardo e soltanto dopo non avendo ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante per la malattia.

La Cassazione ricordava che, secondo granitica giurisprudenza sul punto, i presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne sono integrati “dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. Inoltre, rileva, altresì, la prova rigorosa richiesta soprattutto per il “figlio adulto” che renda giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, non potendo la condizione di disoccupazione rimanere a carico dei genitori ad libitum: è, dunque, onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

Non essendosi la Corte d’Appello attenuta a tali principi, omettendo di valutare che lo stato di epilessia non era stato dichiarato invalidante, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava con rinvio alla Corte d’appello competente in diversa composizione.

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