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Camera di Consiglio

IL DIRITTO DEL FIGLIO DI GODERE DELLA CASA FAMILIARE – Il caso in esame trae origine a seguito della richiesta di un padre di vedersi diminuito l’assegno di mantenimento in favore della figlia e la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre. In primo grado il ricorso veniva respinto, ma parzialmente accolto in sede di Appello: i Giudici di Secondo grado rilevavano come non vi fossero i presupposti per la revoca dell’assegnazione della casa familiare abitandovi ancora la figlia non ancora economicamente autosufficiente; tuttavia, il padre otteneva la possibilità di abitare il primo piano della casa, anche alla luce del fatto che il nucleo familiare si era ridotto, con l’uscita di casa di due figli della coppia.

La donna ricorreva per Cassazione, lamentando l’inesistenza di giustificati motivi idonei ad autorizzare la revisione delle condizioni divorzili, in seno alle quali era stata prevista l’automatica caducazione dell’assegnazione della casa familiare alla madre solo allorquando tutti i figli sarebbero divenuti economicamente autosufficienti.

Posto che ogni modifica delle condizioni di divorzio può essere chiesta in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti, che nel caso di specie non sussistono, essendo la figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico, la Suprema Corte riteneva il ricorso fondato, rappresentando l’errore in cui sarebbe incorso il secondo Giudice, significando che: “Pur se la Corte distrettuale osserva che l’originario nucleo familiare è numericamente ridotto […], la medesima Corte non analizza questo fatto in relazione alla incidenza che avrebbe sulla posizione della figlia il cui diritto al mantenimento dell’habitat domestico è ancora da tutelare, in ragione del mancato conseguimento della indipendenza”. Invero, notoriamente la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l’habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in ossequio alla tutela del suo best interest e, pertanto ricordava che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate”.

La tutela dell’interesse del figlio è preminente rispetto qualsivoglia valutazione riguardante la ponderazione degli interessi meramente economici tra i coniugi, ai sensi della vigente normativa. La Cassazione rilevava, altresì, che in casi particolari è possibile l’assegnazione parziale della casa familiare, ma soltanto nei casi in cui tale soluzione possa agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori, diminuendo così la conflittualità tra i genitori, in modo tale da tutelare i figli. Nel caso di specie, tali esigenze non sussistono, posto che il padre non convive con la figlia, mentre l’assegnazione parziale dell’immobile avrebbe modificato l’habitat domestico della figlia, senza alcun motivo collegato all’interesse diretto della ragazza.

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