Camera di Consiglio

IL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA’ FAMILIARE IN COSTANZA DI MATRIMONIO – Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha messo fine ad un contrasto interpretativo per lungo tempo divisivo afferente alla ripetibilità delle somme corrisposte dai coniugi in costanza di matrimonio a titolo di ratei del mutuo cointestato. Nel caso di specie, il marito chiedeva la restituzione della metà dei ratei del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa familiare, che entrambi i coniugi avevano acquistato in comproprietà, assumendo quest’ultimo di aver provveduto all’integrale pagamento dei predetti e di aver, conseguentemente, maturato il diritto alla restituzione del 50% degli importi corrisposti alla banca.

La richiesta, dopo la sconfitta in primo ed in secondo grado, giungeva in Cassazione. La Suprema Corte, tramite un’attenta disamina dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio, enunciava il seguente principio di diritto: “in via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa”.

Orbene, per legge il matrimonio si fonda sul principio inderogabile della solidarietà morale e materiale fra i coniugi (si ricordano, all’uopo, i doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione all’interno della famiglia, ossia il dovere di entrambi i coniugi nel contribuire in proporzione al proprio lavoro, sia esso professionale o casalingo): ciò si traduce, secondo la Suprema Corte, in un obbligo di solidarietà e contribuzione personale tra i coniugi, la cui funzione è adempiere al c.d. “obbligo di solidarietà familiare”. Ciò significa che quanto corrisposto o effettuato dai coniugi per concorrere alla realizzazione di un progetto comune (qual è il pagamento della casa familiare), non è ripetibile.

In sede di separazione o divorzio, infatti, nessuno dei coniugi può chiedere all’altro la restituzione di quanto corrisposto per il progetto comune. Invero, tale prestazione è da ritenersi doverosa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 c.c. in virtù del quale: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.

Ciò significa che in capo al coniuge non si crea un diritto di credito in favore dell’altro, sussistendo in costanza di matrimonio il principio di solidarietà familiare.

Pertanto, ad eccezione del fatto che tra i coniugi vi fosse un accordo diverso, che va comprovato dal richiedente, le somme corrisposte a titolo di mutuo cointestato per l’acquisto della casa familiare in costanza di matrimonio non sono ripetibili, nemmeno se uno dei coniugi ha corrisposto le rate per l’intero.

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