Camera di Consiglio

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSO IL MINORE – Cosa può accadere nel caso in cui a violare il Codice Stradale sia un minore? Nel caso in esame, i genitori ricorrevano al Tribunale competente, sostenendo che l’indicazione del figlio minore come trasgressore aveva cagionato una violazione del diritto di difesa: il verbale di contestazione della violazione, infatti, era stato notificato alla madre in qualità di obbligata “in solido” (ossia che risponde anche per il figlio), in quanto esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore – trasgressore. Sia il Tribunale che la Corte D’Appello non ravvisavano alcuna violazione del diritto di difesa.

I genitori, dunque, ricorrevano per Cassazione, la quale dava loro ragione, sancendo che qualora il fatto fosse commesso da un minore, il verbale di contestazione avrebbe dovuto essere elevato nei confronti dei soli genitori, i quali non rispondono a titolo di obbligati in solito (ossia “anche” per il figlio): questi, infatti, devono essere chiaramente indicati nel verbale poiché rispondono “al suo posto”, in via diretta ed immediata.

Per la Suprema Corte dunque, “in caso di violazioni amministrativa commessa da un minore di anni 18 della stessa risponde colui che era tenuto la sorveglianza dell’incapace”. Infatti, nel nostro Ordinamento, il minore di anni diciotto è incapace da un punto di vista legale, anche se di fatto è dotato della capacità di discernimento che lo rende capace di intendere e di volere: i minori, dunque, si trovano nella situazione in cui si non possono disporre validamente della loro sfera giuridico-patrimoniale. Per questo, in caso di sanzione, devono essere chiamati i soli genitori, che potranno liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto.

Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, “fermo l’obbligo di reazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore (genitori o tutori), con la redazione di un apposito verbale di contestazione nei loro confronti nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad esso della responsabilità per illecito amministrativo”.

Ciò significa che, in caso di violazione amministrativa commessa da minore di 18 anni, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace stesso, i quali devono rispondere “a titolo personale e diretto” (e, dunque, non “anche” per il minore, ma “al suo posto”) per la trasgressione della norma, in quanto costoro, salvo prova contraria, hanno omesso di esercitare l’obbligo di sorveglianza sul minore medesimo.

Pertanto, fermo l’obbligo della redazione immediata del verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore, in quanto incapace, al momento del fatto, che impone la specifica attribuzione ai genitori della responsabilità per illecito amministrativo (in quanto esercenti, nel caso di specie, la responsabilità genitoriale).

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