Camera di Consiglio

LA CASSAZIONE CHIUDE SULL’ALIENAZIONE PARENTALE (P.A.S.) – Il concetto di PAS (Sindrome da alienazione parentale) è stato elaborato dal medico statunitense Richard Gardner, secondo il quale tale sindrome rappresenterebbe una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva sui figli minori, in specie coinvolti in processi di separazioni e divorzi conflittuali. Tale sindrome si sostanzia nel fatto che uno dei genitori (l’alienante) avvia nei confronti dell’altro coniuge (l’alienato), un’autentica campagna di denigrazione finalizzata a far sentire come nociva e pericolosa la frequentazione del figlio da parte dell’altro genitore e della famiglia di quest’ultimo.

Da ciò ne conseguirebbe che qualora il figlio dimostrasse una posizione totalmente adesiva a quella del genitore alienante, finirebbe per disprezzare ed evitare il genitore alienato. Nel diritto vivente ed in varie sentenze di merito, sebbene tale patologia non sia stata riconosciuta da parte dell’OMS, l’esistenza di tali situazioni veniva a galla attraverso, soprattutto, il riscontro da parte di consulenti tecnici, e poteva spesso comportare alla deroga alla regola dell’affido condiviso, determinando così l’affido esclusivo al genitore non alienante, per tutelare il diritto del minore.

Dopo una breve apertura della Corte di Cassazione, avvenuta con sentenza nell’anno 2019, con una recentissima sentenza è stata definitivamente posta l’impossibilità di riconoscere la decadenza della responsabilità genitoriale per il genitore che si oppone ai rapporti tra l’altro genitore ed il figlio minore. Inizialmente, dunque, il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva la decadenza della responsabilità genitoriale della donna. Nel caso in esame, veniva riconosciuto e comprovato che la madre poneva in essere ogni comportamento idoneo a violare il diritto alla bigenitorialità del padre del minore, il tutto riconosciuto in appello. Tuttavia, tramite ricorso per Cassazione, la donna denunziava che la Corte territoriale si fosse affidata semplicemente alla prova dell’esistenza della P.A.S.. In sostanza, la ricorrente si doleva del fatto che il provvedimento impugnato non fosse sorretto da un adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischiava di risolversi “in una formula precostituita, che non tiene conto delle situazioni concrete, fonte di eccessiva sofferenza per il minore”.

Secondo la Suprema Corte, si ritiene che “al fine della tutela del diritto alla bigenitorialità, ciò che dev’essere adeguatamente provato non è se la condotta abbia o meno provocato una PAS, che abbia le caratteristiche nosografiche descritte, almeno da chi la qualifica come sindrome”. Ciò significa che quello che occorre provare è invece se la condotta sia stata tale da aver leso in modo grave il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, sino al peggior risultato ipotizzabile, ossia quello di renderlo difficilmente recuperabile o del tutto irrecuperabile. Tutto ciò tenendo sempre al centro il principio secondo il quale ogni decisione sull’affidamento del minore dev’essere prioritariamente orientata a garantire il massimo benessere per quel determinato minore, protagonista di quella determinata vicenda.

Invero, la Suprema Corte ritiene che il fatto che il minore abbia sempre convissuto con la madre non equivalga ad affermare che la sua volontà di non incontrare il padre, o di non incontralo con le frequenze prescritte, sia inevitabilmente coartata dalla madre. Anzi: i Giudici osservano che, nel caso in esame, il minore, ormai dodicenne, doveva essere ascoltato, considerando la gravità del provvedimento da adottare. Per il Collegio il diritto alla bigenitorialità del padre non era definitivamente compromesso. La questione, tuttavia, rimane aperta.

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