Camera di Consiglio

LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – Veniva rimessa alle Sezioni unite della Corte di Cassazione nell’anno 2018 un importante questione, riguardante l’istituto della garanzia per vizi nel contratto di compravendita e, specificatamente “se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione prevista dallart. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli artt. 2943 e segg. c.c., diversi dalla proposizione dellazione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie”.

In Giurisprudenza, infatti, si scontravano due diversi filoni interpretativi. Secondo il primo filone, la prescrizione della garanzia, stabilita dall’art. 1495, comma 3, c.c. (di solo un anno dalla consegna del bene o dalla denunzia della scoperta del vizio, che deve avvenire entro 8 giorni), può essere interrotta dalla manifestazione stragiudiziale diretta al venditore da parte del compratore di volerla esercitare, ed il compratore si potrebbe anche riservare, in un momento successivo, la scelta tra richiesta di riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto. Sarebbe sufficiente, dunque, un atto di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1 c.c.

Secondo un diverso indirizzo, invece, più restrittivo, la facoltà in capo al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, avrebbe natura di diritto potestativo ha natura di diritto potestativo a fronte del quale la posizione del venditore sarebbe di “mera di mera soggezione”. Conseguentemente, il termine di prescrizione per l’esercizio di tali azioni potrebbe essere interrotto unicamente attraverso la domanda giudiziale.

Risolutiva appare la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 18672 in data 11.07.2019 sulle modalità per far valere la garanzia per i vizi in tema di compravendita ed in particolare su come interromper la prescrizione dell’azione, la quale affermava il seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”.

Secondo la Suprema Corte, dunque, si è ritenuto che (sebbene non espressamente previsto dalla legge) deve trovare applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione (con particolare riferimento all’art. 2943, comma 4 c.c. (secondo il quale: “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore […]”).

Ne consegue, dunque, che non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione. Per l’effetto, dunque, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l’anno dalla inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui al primo comma dell’art. 2945 c.c.).

Argomentano le SS.UU. che l’idoneità interruttiva di tali atti persegue, come anche lo scopo (alla lue di un termine così breve) di favorire una risoluzione preventiva della possibile controversia ed evitare un’inutile proliferazione delle azioni giudiziarie.

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