Corner

Camera di Consiglio

L’AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA ASSISTITA – Il caso in esame trae origine da una sentenza con cui la corte d’Appello competente confermava la condanna di un padre per il reato di maltrattamenti in danno della convivente, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in presenza della figlia minore (c.d. “violenza assistita”, che riconosce il minore quale vittima diretta).

L’uomo ricorreva per Cassazione, lamentando varie violazioni di legge, tra le quali l’effettiva sussistenza del reato di maltrattamenti alla ritenuta credibilità della persona offesa, assumendo che la donna aveva effettuato dichiarazioni contraddittorie e la mancata assunzione di prove decisive afferenti all’aggravante della violenza assistita, mancando, a suo dire, l’espletamento di una perizia sulla minore che aveva soltanto 6 mesi.

La Suprema Corte riteneva il primo motivo di doglianza inammissibile poiché l’uomo nel difendersi non portava alcun elemento idoneo a disarticolare il giudizio di credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: inoltre, la Corte d’Appello non aveva ancorato la propria decisione solo sulla base dei racconti della vittima, ma, altresì, a tutte le dichiarazioni riportate da vari testimoni.

La Cassazione riteneva inammissibile anche il secondo motivo di censura. L’aggravante della violenza assistita, invero, veniva ravvisata in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: non solo le condotte maltrattanti erano plurime, ma la piccola vomitava alla vista del padre a seguito di tali episodi. Tale comportamento altro non poteva essere se non un sintomo del malessere della figlia.

La Corte rappresentava, inoltre, che: “Va, al riguardo, ribadito che in tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. ‘violenza assistita’, a prescindere dall’età del minorenne, purché, come accaduto nel caso di specie, il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico”. La Cassazione, dunque, confermava la condanna dell’uomo con l’aggravante.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Il cambio della guardia (Film, 1962)

successivo

Roma Jazz Festival 2025

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *