
Camera di Consiglio
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE COMUNALE PER IL DANNO DA COSE IN CUSTODIA – Il caso in esame trae origine da un ricorso promosso dal proprietario di un motoveicolo e dal conducente contro l’ente comunale in seguito ad un sinistro occorso in un tratto di strada ove era presente una anomalia: il conducente era caduto ed aveva riportato lesioni personali, con gravi danni materiali anche alla moto medesima.
In primo grado il Tribunale accoglieva la loro richiesta, mentre in sede di Appello veniva accolta la tesi dell’Ente, il quale rilevava, nel caso di specie, la sussistenza di una concorrente responsabilità del conducente danneggiato, in ossequio al principio per cui la condotta di ognuno deve sempre essere improntata a prudenza ed attenzione.
Sostanzialmente, la Corte d’Appello aveva ritenuto il conducente unico responsabile del sinistro perché il tratto di strada dove si era verificato era rettilineo in un orario di piena luce, per cui il danneggiato avrebbe dovuto avvedersi della buca ed evitarla. La Corte d’Appello, dunque, escludeva nel caso di specie la ricorrenza di una situazione di pericolo.
Veniva esperito, dunque, ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura rappresentando i ricorrenti come la Pubblica Amministrazione, nella sua qualità di custode, aveva in realtà omesso di provare l’effettiva carenza della propria colpa e delle insidie presenti nel manto stradale.
La Corte evidenziava che la responsabilità ex art. 2051 c.c. (concernente la responsabilità da cose in custodia), in special modo in relazione a danni alla persona, proprio perché avente natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, “può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito […] senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo […]”. Il fatto del terzo consiste in “oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole”.
Poiché il danneggiato non ha il dovere di fornire prova positiva di eventuali insidie della “cosa” o della carenza della propria colpa, diversamente dalla custode, la suprema Corte accoglieva il ricorso rinviando la decisione alla Corte D’Appello in diversa composizione affinché decidesse anche in riferimento alle spese di lite
Appare evidente che il dovere di essere prudenti, consci dei pericoli ed adottare una condotta il minor lesiva possibile per sé stessi è ciò che l’ordinamento chiede ai cittadini, ma altrettanto evidente è che spetta al custode (la Pubblica Amministrazione nel caso di specie), provare l’assenza di insidie nella cosa o di assenza di propria colpa.
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