Camera di Consiglio

SUL RAPPORTO TRA NONNI E NIPOTI: IL MIGLIOR INTERESSE DEL MINORE – Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da una nonna avanti al Tribunale per i Minorenni, il quale con decreto rigettava il ricorso presentato dalla medesima in ordine alla frequentazione della nipote minorenne. Conseguentemente, l’ascendente proponeva reclamo avanti alla Corte d’Appello competente, osservando che. come eccepito dal curatore speciale della nipote, alla luce della c.t.u., il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore stessa, ritenuta molto fragile, e al superamento dell’elevata conflittualità tra i genitori, conflittualità in cui il ruolo della nonna aveva un ruolo cruciale.

La nonna paterna ricorreva per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura: in particolare, si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse inteso far gravare la conflittualità tra i coniugi sulla nonna, nonché per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per la ricorrente, quale ascendente, di intrattenere rapporti significativi con la minore, ciò che avrebbe potuto consentire anche di superare la conflittualità tra i genitori.

Nel caso di specie, la Cassazione rappresentava che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni sarebbe stato “funzionale all’interesse di questi ultimi” e che presupporrebbe “una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi”. Alla luce di ciò, il Giudice non avrebbe potuto disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il “preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ricordava che, secondo granitica e consolidata Giurisprudenza, in tema di ascolto del minore infradodicenne nelle procedure giudiziarie che lo riguardassero, l’audizione rappresenta “adempimento necessario, a meno che l’ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell’età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice”. Nel caso in esame, dunque, non era ritenuta necessaria nemmeno la motivazione espressa sulla preventiva valutazione della capacità di discernimento della minore, alla luce della sua fragilità.

Non a caso, dalla sentenza impugnata si evinceva la fragilità della minore la quale non aveva nemmeno “mentalizzato” la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, i vari operatori avevano evidenziato l’inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni tra nonna e nipote.

Appare evidente, dunque, che il rapporto con i nonni non possa essere obbligato per i minori allorquando da quest’ultimo possa derivare una lesione del “best interest of the child”.

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