Camera di Consiglio

IL FENOMENO DEL BULLISMO SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE – Il bullismo tra i minorenni è un fenomeno sempre più oggetto di attenzione e studio da parte delle autorità ed è stato oggetto di varie disamine da parte della Corte di Cassazione, al fine di una qualificazione dal punto di vista giuridico.

Con una sentenza dell’anno 2019 la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul punto. Il caso in esame traeva origine da una sentenza resa in primo grado dal Tribunale per i minorenni, confermata in secondo grado, secondo la quale il “bullo” era stato dichiarato colpevole di violenza privata e lesioni personali ai danni di un coetaneo. La violenza privata è disciplinata dall’art. 610 c.p., secondo il quale: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Veniva proposto ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, tra i quali l’asserita violazione dell’art. 610 c.p., sostenendo il ricorrente che, nel caso di specie, vi fosse perfetta coincidenza tra la condotta tenuta e l’evento del reato, sicché la condotta del “bullo” non sarebbe stata finalizzata ad ottenere un evento ulteriore, rendendo così inapplicabile l’articolo citato.

Secondo la difesa, dunque, non sarebbe stato sussistente il delitto di violenza privata, sebbene l’offeso avesse dovuto subire sputi in faccia, prese a calci, la simulazione di un rapporto sessuale tramite l’appoggio del bullo sul suo corpo, oltre all’appropriazione di materiale scolastico del medesimo: tali condotte, dunque,  non sarebbero state finalizzate all’ottenimento di alcun evento ulteriore, integrando gli atti di violenza e di minaccia il patimento a cui la persona offesa era stata costretta.

Il motivo veniva dichiarato inammissibile: infatti, secondo la Suprema Corte tale motivo non si confrontava con la corretta motivazione offerta dai giudici di merito nella decisione di condanna, che, valutando gli atti di bullismo dell’imputato ai danni del coetaneo sua vittima, avevano ritenuto che “questi ultimi, lungi dall’esaurirsi nella violenza perpetrata ai suoi danni, si erano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima”.

E tanto sarebbe stato sufficiente a integrare il reato contestato: invero, in ossequio alla propria granitica giurisprudenza, la Cassazione ritiene che nel delitto di violenza privata sia tutelata la libertà psichica dell’individuo, mentre la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato. Da ciò, dunque, discende che il reato di violenza privata è fattispecie idonea a reprimere “genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge”.

Peraltro, a comprova di quanto esposto, secondo la Suprema Corte, la nozione di violenza “è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico”.

Si attende, in ogni caso, un intervento del legislatore per la tutela delle vittime di bullismo e cyberbullismo.

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