Camera di Consiglio

L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA NEL CONTRATTO D’APPALTO – Tra i principali rimedi previsti dal Legislatore per la gestione delle sopravvenienze contrattuali, oltre alla tipica azione di risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., il Codice civile contempla l’azione (di portata generale) di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1467 c.c. e ss.

Tale azione si riferisce alle ipotesi in cui l’eccesiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni abbia alterato in modo significativo l’equilibrio economico del contratto. Infatti, specialmente nell’ambito dei rapporti contrattuali ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, può accadere che il decorso del tempo tra il momento della stipulazione del contratto e l’esecuzione dello stesso di possano avverare accadimenti straordinari e imprevedibili, tali da aggravare il profilo economico dell’affare, rendendolo sconveniente e, dunque, non più corrispondente agli interessi delle parti.

L’art. 1467 c.c. (norma generale), in tali circostanze, consente alla parte svantaggiata di richiedere la risoluzione del contratto, ossia la liberazione dall’obbligo di eseguire una prestazione divenuta economicamente sconveniente, con la possibilità “per la parte contro la quale è domandata la risoluzione di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La disciplina generale afferente ai contratti a prestazioni corrispettive è, dunque, chiaramente connotata da un carattere tendenzialmente estintivo degli effetti del rapporto contrattuale.

Va evidenziato, tuttavia, che la norma generale può essere derogata dalla norma speciale, così come previsto per il contratto di appalto, per il quale il Codice civile prevede una normativa ad hoc. Invero, il Legislatore ha disciplinato diversamente l’ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta nell’ambito del contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c., prevedendo, diversamente da quanto previsto per i contratti in generale, dei rimedi diretti a conservare il contratto piuttosto che estinguerlo.

Tale esigenza deriva dall’intento di evitare che la eccessiva onerosità sopravvenuta possa generare delle conseguenze dannose tali da ripercuotersi non solo sulla parte del rapporto negoziale, bensì sulla intera collettività, come nel in caso di appalto pubblico. In tali casi, si correrebbe il rischio di privare la collettività di un’opera o di un servizio di pubblica utilità.

Per tali ragioni, all’art. 1664 c.c., il Legislatore ha specificamente disciplinato l’ipotesi in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera tali da alterare sensibilmente la stabilità economica dell’affare, prevedendo la possibilità per l’appaltatore o il committente di richiedere una revisione del prezzo e riportare ad equità il rapporto anziché la risoluzione dello stesso.

Appare evidente come il Legislatore sia intervenuto in modo specifico nella disciplina del contratto di appalto, evidenziando il problema delle sopravvenienze e manifestando un atteggiamento di favore nella conservazione del rapporto anziché della caducazione dello stesso. Invero, l’art. 1664 c.c., norma speciale rispetto alla regola generale espressa dall’art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta che, come già detto tendenzialmente estingue il rapporto negoziale, prevede un rimedio che conserva il contratto in presenza di circostanze sopravvenute imprevedibili.

Ciò non significa, tuttavia, che le parti non possano, in caso di appalto, rinegoziare il prezzo: secondo una recente pronunzia del Tribunale di Milano, con sentenza n. 2319 del 2020 “In questi casi [eventi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, per effetto dei quali il costo dei materiali o della manodopera subisca un aumento o una diminuzione superiore a 1/10 del prezzo complessivamente pattuito], tanto il committente, quanto l’appaltatore, possono chiedere una revisione del prezzo originariamente pattuito per la differenza che ecceda il decimo. Accanto ai presupposti espliciti della disposizione in esame, vi è un ulteriore fondamentale presupposto che deve sussistere al momento della richiesta di revisione del prezzo: si tratta della perdurante esecuzione del contratto di appalto. Infatti, l’art. 1664 c.c., nel dettare una regola speciale rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, contiene un rimedio conservativo del contratto, a differenza dell’art. 1467 c.c. che prevede un rimedio caducatorio dell’accordo tra le parti. La possibilità di modificare l’originaria pattuizione relativa al prezzo dell’appalto sottende dunque ad un rapporto contrattuale che si trova ancora in una fase esecutiva, proprio perché la revisione del prezzo, eliminando la sproporzione venutasi a creare per cause imprevedibili, consente alle parti di proseguire nell’esecuzione del contratto, riequilibrando il sinallagma”. Alla presenza di tali elementi, le parti, dunque, potranno sempre rinegoziare il prezzo.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Russia e NATO

successivo

Italia delle Regioni

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *