Camera di Consiglio

MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA? SANZIONE ANNULLATA – Con una recentissima sentenza, datata 16 ottobre 2020, il Giudice di Pace di Ivrea annullava la sanzione elevata per violazione al Codice stradale poiché la notifica al trasgressore era avvenuta oltre 90 giorni dalla contestazione.

In caso di violazione del Codice stradale, infatti, sono previsti dei casi in cui la contestazione della sanzione amministrativa (comunemente ed impropriamente chiamata “multa”), non debba essere immediata (per tutti vale l’esempio degli autovelox fissi). Infatti, qualora la contestazione possa essere differita, la notifica al trasgressore, anche per potersi eventualmente difendere, deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento, in caso non sia possibile la contestazione immediata, per l’appunto.

Nel caso di specie, la signora sanzionata aveva proposto ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogatale per violazione dell’art. 146 Codice stradale, che punisce gli utenti della strada che non rispettano la segnaletica. Nel caso di specie, infatti, la contestazione immediata non era richiesta. Invero, alla ricorrente era stata eseguita la notifica in data 27 febbraio 2020 della sanzione riferita a un verbale del 21 novembre 2019.

Fermo restando che il verbale di violazione del Codice Stradale redatto da pubblico Ufficiale fa piena prova, a meno che non si vinca il procedimento per querela di falso (un procedimento processual-civilistico che consente di contestare l’autenticità di un documento ufficiale, chiedendo che ne venga accertata la falsità), la ricorrente vinceva il ricorso e si vedeva annullato il verbale per un vizio di forma, ovvero la mancata tempestiva notifica.

Secondo l’art. 201 del Codice Stradale infatti, qualora la contestazione non possa essere immediata, vi è l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di notificare il verbale entro 90 giorni dall’accertamento della contestazione stessa.

Ed infatti, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S. [novanta giorni], salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte dell’art. 201 medesimo. E cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile, principio fatto proprio dalla Suprema Corte.

Pertanto, in caso di mancata tempestiva notifica al presunto trasgressore, la sanzione amministrativa dovrà essere annullata, poiché: la non tempestiva notifica dell’infrazione non era imputabile alla ricorrente e, secondo il Giudice “le relative conseguenze non possono quindi sulla stessa ricadere negativamente”.

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