Camera di Consiglio

Guida in stato di ebbrezza, necessaria la prova dell’etilometro per la condanna – La Cassazione, cambiando il precedente orientamento, ha stabilito che al fine di condannare qualcuno per il reato di guida in stato di ebbrezza è necessario procedere alla prova strumentale a mezzo etilometro, non essendo sufficiente l’accertamento di una situazione sintomatica, anche se essa rende chiara l’ubriachezza di una persona.

Il caso su cui ha deciso la Suprema Corte riguardava un soggetto il quale, alla guida della propria autovettura, aveva causato un incidente e veniva fermato in evidente stato confusionale, ma non gli venivano fatte le prove strumentali a mezzo etilometro, né eseguiti i prelievi in ospedale, essendosi egli allontanato prima dei prelievi stessi. Sia in primo che in secondo grado l’automobilista veniva condannato, basandosi i Giudici sulla prova testimoniale dei verbalizzanti e di altre persone presenti, i quali tutti avevano confermato che l’imputato nell’immediatezza diceva frasi sconnesse, barcollava e non appariva lucido.

Di diverso avviso è stata la Cassazione. In effetti l’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada dice testualmente : “L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.   La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”.

I Giudici della Corte, sovvertendo il precedente orientamento, hanno ritenuto che la specificità delle modalità con cui la norma stabilisce debba avvenire l’accertamento (etilometro, doppia verifica con un intervallo di tempo preciso, concentrazione alcoolemica di 0,8 grammi per litro) non lasci spazio ad altre forme di prova, non potendo esse sostituirsi alla misurazione strumentale, la quale sola può determinare l’esatto tasso alcoolemico e, quindi, se lo stesso abbia superato o meno la soglia di punibilità. Quindi, nel caso di specie, visto che l’imputato non era stato sottoposto ad alcun esame strumentale, né a prelievi nell’immediatezza, non era da considerarsi raggiunta la prova della colpevolezza, consistente, appunto, nell’aver superato il tasso di 0,8 g/l, necessario per potersi ravvisare la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.

Certo lascia da pensare un tale formalismo, che, da un punto di vista strettamente interpretativo ed applicativo di una norma penale, ha pure una sua valenza, in un momento storico come quello attuale in cui la sicurezza nelle strade costituisce un vera e propria priorità. Forse la precedente corrente di pensiero, che riteneva sufficiente anche la prova testimoniale, quando la condizione di ebbrezza appariva assolutamente evidente, pur apparendo meno “precisa” da un punto di vista strettamente giuridico, sembra più consona alla tutela degli interessi protetti, interessi che comprendono la vita umana.

La raccomandazione, comunque, che resta per tutti è quella della massima prudenza e di evitare di mettersi alla guida se ci si sente anche appena alterati.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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