Camera di Consiglio

Fare un documento falso non è reato solo se il falso è grossolano – Quando falsificare un documento o un atto può considerarsi reato? A questo interrogativo risponde una recente sentenza della Cassazione giudicando un’automobilista che aveva esposto sulla propria vettura la fotocopia a colori del contrassegno invalidi della propria madre.

La norma da interpretare è l’art.482 del codice penale che punisce il privato che abbia alterato o contraffatto un documento o un’autorizzazione amministrativa. Nel caso di specie l’imputata aveva fatto una fotocopia a colori del contrassegno, utilizzando un cartoncino dello stesso tipo, consistenza e colore del contrassegno originale. Diciamo subito che la decisione della Suprema Corte è stata di assoluzione, decisione che, certo, desta non poche perplessità, ma seguiamone il ragionamento.

Il principio seguito dai Giudici è quello secondo il quale, per ravvisarsi il reato,  la contraffazione deve avere fattura tale da trarre in inganno i terzi e da non far apparire evidentemente la falsità all’occhio di un osservato poco attento. Pertanto se il documento da un primo esame superficiale si mostra chiaramente non autentico, data la sua grossolanità, il reato non sussiste, se, invece, per evidenziarne la falsità è necessario un esame più approfondito e non appare ictu oculi una “patacca”, allora il reato sussiste.

Nel caso di specie l’ausiliario della sosta che aveva rilevato il fatto, sentito come testimone, aveva riferito che il contrassegno era “chiaramente contraffatto” e lo stesso Giudice di primo grado, esaminato direttamente il documento, aveva dato atto della presenza sullo stesso di “tracce bianche del foglio di carta cu sui è stato riprodotto”, il che costituiva conferma della riconoscibilità della falsificazione ictu oculi. Conseguenza del principio su detto e delle risultanze probatorie è stata la piena assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Anche se la interpretazione normativa seguita è assolutamente condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, appare quanto meno strano che comportamenti furbeschi, quali quello posto in essere dalla scaltra automobilista, restino impuniti solo sulla base delle modalità di contraffazione.

Se da una parte il comportamento non poteva essere atto ad ingannare nessuno (il che, poi, è tutto da dimostrare nel caso concreto), non vi è dubbio che l’intenzione di chi compiere tali azioni sia proprio quella di far apparire ciò che non è per trarne un vantaggio illecito, il che sembra proprio debba essere in qualche modo sanzionato.

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