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Camera di Consiglio

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE E MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE STAORDINARIE – Il caso in esame trae origine dalla condanna di un padre alla pena di mesi due di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile, per il delitto di cui all’art. 570 bis c.p., poiché si era reso inadempiente dell’obbligo di assistenza familiare, essendosi sottratto all’obbligo di corrispondere alla madre l’assegno di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore.

L’uomo ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, sostenendo, in particolare, che la sentenza doveva ritenersi nulla per erronea applicazione della legge penale: a dire della difesa, infatti, il mancato pagamento delle spese straordinarie non doveva essere ritenuta una condotta idonea ad integrare il predetto reato, soprattutto con riferimento agli ultimi 5 mesi in cui non le aveva corrisposte, poiché aveva corrisposto comunque il mantenimento ordinario.

La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato, richiamando le statuizioni del Giudice civile in merito, attesa la mancata precisazione del contenuto delle “spese straordinarie” nella disciplina positiva.

Ricordava, dunque, la Cassazione che per ricostruire la nozione di spese straordinarie da versarsi nell’interesse dei figli, è necessario distinguere in via sostanziale tra le spese straordinarie “routinarie” (ossia spese certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti loro ammontare, quali spese scolastiche e mediche), che possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di procedimenti di famiglia, e le spese straordinarie che devono ritenersi “imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento”, che richiedono, per la loro azionabilità’, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento. Tuttavia, varie sentenze relative a tale tipologia di spesa straordinaria, hanno precisato che il genitore collocatario del minore non è tenuto a concordare preventivamente con l’altro genitore ogni spesa ed informarlo su tutte le scelte da cui derivano tali spese, poiché la legge vigente consente a ciascuno dei genitori di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto alle decisioni “di maggior interesse del minore” mentre, negli altri casi, il genitore non collocatario è tenuto in ogni caso al rimborso, salvo che non abbia espresso motivato dissenso tempestivamente.

Alla luce di ciò, secondo la Suprema Corte “i principi elaborati in materia di spese straordinarie, in sede civile, ben possono trasporsi anche in sede penale, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570-bis Cod. pen. è integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi”, poiché si tratta di spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l’interesse dei figli.

Il padre, dunque, anche con il mancato pagamento delle spese straordinarie, si era reso inadempiente di obblighi di natura economica riconducibili alla tipicità della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570 bis c.p.

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