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Camera di Consiglio

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN PROROGATIO IMPERII – Il caso in esame trae origine da una controversia di natura condominiale: in particolare, due condòmini avevano convenuto in giudizio il Condominio a cui appartenevano chiedendo l’annullamento o la dichiarazione di nullità di una delibera assembleare, sulla base di vari motivi di censura. Questi ultimi lamentavano, in particolar modo, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1129, comma 8 c.c. (il quale stabilisce che alla cessazione del suo incarico, l’Amministratore di Condominio rimane obbligato a compiere soltanto le attività urgenti), poiché in sede assembleare era stato incaricato l’Amministratore dimissionario a provvedere a determinati adempimenti dietro compenso.

Secondo i ricorrenti, invero, l’Amministratore durante la prorogatio imperii (ossia la gestione interinale del Condominio sino alla nomina dell’Amministratore successivo), non avrebbe diritto al compenso, né potrebbe essere destinatario di tali poteri, dovendo quest’ultimo soltanto provvedere alle questioni urgenti.

La Suprema Corte riteneva la doglianza del tutto infondata. Precisava, infatti, la Cassazione che: “all’amministratore, decaduto dalla carica o dimissionario, permangono, fino al momento della sua sostituzione, tutte le attribuzioni proprie dell’amministratore di condominio, come indicate nell’art. 1130 c.c.”. Diversamente opinando, infatti, l’Amministratore, durante la cosiddetta gestione “interinale” non potrebbe provvedere ai compiti assegnategli dalla legge, essenziali ed imprescindibili per la vita normale ed ordinaria del Condominio (tra cui la redazione dei bilanci, i riparti, la riscossione delle spese condominiali, ecc.). Per tali motivi, l’istituto della prorogatio di gestione è stato ritenuto compatibile con la figura dell’amministratore condominiale.

In tali casi, dunque, centrale è la volontà dell’assemblea che deve provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore, salva la possibilità che anche il singolo condòmino possa sollecitarne la nomina giudiziale: al fine di delimitare i poteri dell’Amministratore, in tali casi, è rilevante unicamente la volontà assembleare contraria alla conservazione dei predetti poteri di gestione che, nel caso in esame, non sussisteva.

La Suprema Corte concludeva significando che la precisazione di cui al comma 8 dell’art. 1129 c.c. non disciplina la limitazione delle attribuzioni dell’Amministratore in prorogatio, ma esplicita, al contrario, il permanere di tutte le sue responsabilità in caso di cessazione dall’incarico rispetto alle situazioni di emergenza potenzialmente pregiudizievoli per il Condominio.

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