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Camera di Consiglio

I LIMTI DELL’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO DEL MINORE – Il caso in esame trae origine da una controversia riguardante l’affidamento dei figli minori: in sede di primo grado, il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo della figlia della coppia alla madre con co-affidamento ai servizi sociali. A seguito di reclamo, la Corte d’Appello, rilevando come l’alta conflittualità tra i genitori fosse pregiudizievole per la minore, la quale era affetta da assenza congenita della tiroide (problematica che richiedeva decisioni tempestive in ambito sanitario), decideva di affidare la minore in via super esclusiva alla madre, confermando la necessità di supporto da parte dei servizi sociali.

Il padre, dunque, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, lamentando gli errori in cui era incorsa la Corte territoriale. La Suprema Corte richiamava costante giurisprudenza sul punto, in base alla quale: “[…] si è precisato che l’affidamento c.d. super esclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale […] richiede per conseguenza […] un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge”.

Nel caso di specie, rilevava la Corte, la ragione posta a fondamento di tale modalità di affidamento consisteva nella particolare situazione di salute della minore: attesa la necessità di compiere continue scelte di natura sanitaria, la conflittualità tra in genitori era vista come un ostacolo. Tuttavia, la conflittualità, di per sé, non è idonea a giustificare l’attribuzione a un solo genitore delle scelte di maggiore interesse riguardanti la minore e, conseguentemente, la totale esclusione dall’esercizio della responsabilità genitoriale di uno di essi.

Secondo la Cassazione, dunque, nel caso di specie, non sussistevano ragioni per cui il padre avrebbe dovuto essere del tutto escluso dall’esercizio della responsabilità genitoriale: l’affidamento super esclusivo era una misura del tutto sproporzionata. Ciò posto, il ricorso veniva ritenuto fondato e cassato con rinvio alla Corte d’Appello competente in diversa composizione.

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