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Camera di Consiglio

LA FUNZIONE ASSISTENZIALE E PEREQUATIVO-COMPENSATIVA DELL’ASSEGNO DIVORZILE – Il caso in esame trae origine dalla sentenza resa dalla Corte d’Appello con la quale veniva totalmente confermata la decisione resa in primo grado che aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno divorzile pari alla somma di Euro 900 mensili. L’uomo aveva impugnato la decisione lamentando di aver subito un peggioramento della propria situazione patrimoniale: tuttavia, la Corte aveva rilevato (così come il Tribunale) un rilevante squilibrio economico tra le parti, unito ad una condizione di invalidità totale della donna, che necessitava importanti cure mediche. Era stato provato che la moglie, durante il matrimonio, aveva contribuito alla formazione del patrimonio del marito, anche mediante il sacrificio delle proprie prospettive professionali, dedicandosi prevalentemente alla gestione domestica e assistenziale della famiglia. Peraltro, il decremento delle entrate dell’uomo non veniva considerato idoneo ad incidere sull’equilibrio già oggetto di accertamento.

L’uomo ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, dolendosi, in particolare, della mancata considerazione delle effettive capacità patrimoniali della donna e del riconoscimento della natura perequativo–compensativa dell’assegno divorzile, senza che vi fosse stato, a suo dire, l’accertamento degli effettivi sacrifici posti in essere dalla donna. Sosteneva, inoltre, che la mancanza di figli e la lunga separazione di fatto, unito alla mancanza di contributo alcuno di quest’ultima alla vita familiare, avrebbero dovuto concorrere ad escludere l’assegno.

La Suprema Corte richiamava granitica giurisprudenza sul punto, secondo la quale l’assegno divorzile presuppone l’accertamento non solo di “uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti”, avendo l’assegno funzione assistenziale, ma altresì una funzione perequativo-compensativa “laddove si giustifichi il riconoscimento di un ristoro per il contributo dal medesimo fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell’altro coniuge”, quando uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia. E per tale valutazione, devono essere considerati l’età, la durata del matrimonio e la complessiva condizione esistenziale del coniuge al momento del divorzio.

La Cassazione ribadiva come la corte di merito si era strettamente attenuta ai citati principi, valutando sia la presenza di uno squilibrio patrimoniale, idoneo a giustificare l’assegno di mantenimento e la sua funziona assistenziale, sia valutando opportunamente come l’ex moglie aveva conformato le proprie scelte di vita alle esigenze professionali del coniuge, seguendolo nella sua carriera militare e rinunciando alle ampie prospettive professionali coerenti con il percorso formativo intrapreso, facendosi totalmente carico della gestione della vita domestica e delle proprie importanti problematiche sanitarie in sua assenza, consentendo una grande crescita lavorativa al marito. Atteso il fatto che tali circostanze erano già state vagliate nel merito e che tale valutazione non poteva essere sindacabile in Cassazione, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile.

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