Camera di Consiglio
LE OBBLIGAZIONI NATURALI NEL RAPPORTO DI CONVIVENZA – Il caso in esame trae origine dal ricorso promosso da ex convivente che aveva evocato in giudizio la propria ex convivente more uxorio, al fine di vederla condannata alla restituzione di un prestito derivante dal pagamento di un mutuo cointestato fra le parti, ma finalizzato all’acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla donna. In via subordinata, inoltre, veniva formulata la domanda ex art. 2041 c.c., affinché venisse accertato il vantaggio senza giusta causa a favore della convenuta ed in danno al ricorrente, derivante dal pagamento delle rate mensili del mutuo sottoscritto da entrambe le parti.
Il Tribunale accoglieva la domanda di indebito arricchimento mentre, in grado d’appello, la decisione veniva totalmente riformata. L’uomo dunque, ricorreva per Cassazione, deducendo l’indebito arricchimento senza giusta causa a favore dell’ex partner. La Suprema Corte, tuttavia, riteneva il ricorso del tutto infondato.
Veniva all’uopo richiamata granitica giurisprudenza sul punto, in virtù della quale “l’art. 2041 c.c. costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale […] tale che uno subisca danno e l’altro si arricchisca, «senza una giusta causa» […]”, ovvero senza che sussista una ragione che, secondo l’ordinamento giuridico, sia idonea a giustificare “il profitto o il vantaggio dell’arricchito”. L’azione per far valere l’indebito arricchimento, inoltre, ha carattere sussidiario, poiché esercitabile solo allorquando “al depauperato non spetti nessun’altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell’obbligazione restitutoria risarcitoria”.
Alla luce del rapporto di convivenza more uxorio esistente tra le parti, infatti, dovevano ritenersi sussistenti doveri morali e sociali che trovano la loro fonte proprio nella formazione sociale costituita dalla convivenza medesima. Invero, i versamenti di denaro versati da una parte all’altra in costanza di convivenza costituiscono di norma l’adempimento di una “obbligazione naturale”, ossia l’esecuzione di un dovere morale o sociale e vengono ritenuti doverosi all’interno di un rapporto affettivo: come tali, dunque, le predette obbligazioni non sono ripetibili. Vengono, la contrario, ritenute ripetibili, all’interno di tale formazione sociale le prestazioni effettuate a vantaggio di uno dei conviventi che travalicano “i limiti di proporzionalità ed adeguatezza”, parametrati alle condizioni sociali e patrimoniali dei membri della famiglia di fatto, attesa la sostanziale analogia con la famiglia nata da un rapporto matrimoniale.
Nel caso di specie era pacifico che l’uomo avesse versato parte del prezzo d’acquisto della casa intestata all’ex partner, tuttavia, sulla base degli elementi acquisti come prova, emergeva come la capacità reddituale dell’uomo fosse pari al doppio di quella della donna e che quest’ultimo aveva avuto possibilità di godere della casa familiare in costanza di convivenza. Alla luce di ciò, la corresponsione delle somme non veniva ritenuta esorbitante rispetto al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza.
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