Camera di Consiglio
LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine a seguito di un ricorso promosso da una società nei confronti di un Condominio. In particolare, la società esponeva di esser creditrice di una lauta somma, deducendo, altresì, di aver diffidato anche l’Amministratore a trasmettere senza ritardo l’elenco dei condòmini morosi completo delle generalità, degli indirizzi anagrafici e degli importi dovuti da ciascuno in relazione all’esposizione debitoria, nonché di aver ricevuto con sommo ritardo un elenco dei morosi, peraltro incompleto.
La società, dunque, dopo aver esperito inutilmente un pignoramento presso terzi, chiedeva al Giudice di voler accertare e dichiarare il pieno diritto della creditrice di veder consegnato l’elenco dei morosi, in uno con le spese legali.
Il Condominio rimaneva contumace e, dunque, il Tribunale decideva sulla questione richiamando in toto una pronunzia recentissima della Corte di Cassazione, la quale imponeva all’Amministratore di Condominio di fornire ai creditori insoddisfatti, qualora interpellato i dati dei condòmini morosi.
La predetta sentenza, sulla scorte di Giurisprudenza costante, prevedeva un obbligo in capo all’Amministratore che “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l’amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti”, significando, altresì, che tale obbligo sarebbe ”espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore”, non costituendo “adempimento o incombenza finalizzata all’attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Tale obbligo in capo all’Amministratore è sancito dal dettato normativo di cui all’art. 63 disp. att. c.c. e grava sull’Amministratore medesimo in proprio: ciò significa che si tratta di un dovere personale e diretto che la legge pone a carico dello stesso e che, conseguentemente “il soggetto passivamente legittimato è l’Amministratore in proprio”.
Poiché, dunque, tale disposizione normativa è da ritenersi fonte diretta di tale obbligo di cooperazione che grava direttamente e personalmente sull’Amministratore, “l’obbligo di comunicazione in esame non deriverebbe dunque dal rapporto di mandato e non sarebbe pertanto riconducibile alla rappresentanza del Condominio, traendo la sua esclusiva origine da un dovere autonomo e personale dell’amministratore”.
Ciò posto, dunque, il Tribunale riteneva che l’unico legittimato passivo dell’azione volta a ottenere la trasmissione dell’elenco dei condomini morosi doveva essere l’Amministratore e non il Condominio, così sancendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
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