Camera di Consiglio
IL GENITORE ASSENTE RISPONDE DEL DANNO ENDOFAMILIARE IN FAVORE DEL FIGLIO – Il caso in esame trae origine da una causa promossa da una madre affinché il Tribunale dichiarasse giudizialmente la paternità nei confronti del padre, l’affidamento esclusivo del figlio minore, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la condanna al versamento di un contributo al mantenimento a favore del figlio, con il risarcimento dei danni morali in favore della donna, oltre alle spese di mantenimento già anticipate dall’attrice in favore del minore.
L’uomo veniva dichiarato padre biologico del minore e il Tribunale disponeva a suo carico un contributo mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita di quest’ultimo. Il Tribunale riconosceva, altresì, l’importo di € 30.000 già rivalutato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore.
Il padre spiegava appello lamentando, in particolare, che il danno non patrimoniale in favore del minore sarebbe stato liquidato in assenza di una specifica domanda di controparte: la Corte d’appello respingeva il gravame, significando che, il Tribunale, condannando padre al risarcimento del cd “danno endofamiliare” subito dal minore pur in assenza di specifica richiesta materna, “aveva comunque esercitato una facoltà riconosciutagli sia dalla legge, sia dalla giurisprudenza, provvedendo a tutelare il preminente interesse del minore”.
L’uomo spiegava ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, come i giudici di merito si fossero pronunziati “ulta petita”, ossia in assenza di specifica domanda da parte della madre e, conseguentemente, senza prova sull’entità del danno fornita dalla stessa. La Suprema Corte riteneva il motivo infondato.
Invero, sebbene la madre non avesse invocato un risarcimento da danno endofamiliare, aveva in ogni caso richiesto il risarcimento del danno patito da quest’ultima in via non patrimoniale ai sensi dell’art 2059 c.c., a seguito della violazione del padre ai propri doveri genitoriali, non essendosi mai preso cura del figlio. Secondo la Cassazione, infatti, “la lesione di diritti costituzionalmente protetti infatti può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo, come è stato affermato da questa Corte, ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c. […]”. In virtù del totale disinteresse dimostrato dal padre, ed alla conseguente violazione dei predetti obblighi, la madre del tutto legittimamente aveva inteso fare riferimento ad una tutela risarcitoria riconosciuta in caso di lesione dei diritti che trovano nel sistema di protezione della filiazione (non solo di rango Costituzionale, ma anche di grado sovranazionale).
L’uomo, peraltro, una volta venuto a conoscenza della propria paternità, non si era mai assunto le relative responsabilità, “con evidente danno per la minore, esplicatosi sia in termini di sofferenza, sia avuto riguardo al diverso tenore di vita che la medesima avrebbe potuto godere qualora riconosciuta”. Seguiva, dunque, anche la condanna alle spese di lite.
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