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Camera di Consiglio

SANZIONE VALIDA ANCHE SE IL SEMAFORO DOVREBBE ESSERE SPENTO – Il caso in esame trae origine da un ricorso promosso da un automobilista che aveva impugnato avanti al Giudice di Pace competente una ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto con la quale veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 445,34, oltre accessori, a titolo di sanzione a seguito della violazione dell’art. 146, comma 3 del Codice della strada, che punisce il conducente che prosegue la marcia nonostante il semaforo sia rosso.

Il primo giudice non riteneva il ricorso fondato, e la sentenza veniva confermata in sede di Appello, sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti che veniva ritenuta “idonea ad integrare la prova dell’infrazione commessa dall’appellante e la legittimità del consequenziale procedimento sanzionatorio promosso nei confronti dello stesso”. Inoltre, l’automobilista non aveva fornito prova alcuna della presenza di altri veicoli che avrebbero potuto impedire l’avvistamento delle lanterne semaforiche segnalanti il colore rosso, mentre tutte le altre doglianze venivano ritenute prive di pregio giuridico.

L’automobilista promuoveva quindi ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, lamentando, in particolare, che il Giudice di secondo grado avrebbe errato nell’affermare che “la violazione dell’art. 169, co. 1, D.P.R. n. 495/1992 (Reg. Att. C.d.S.) da parte dell’Autorità rileverebbe solo in termini di responsabilità amministrativa e non escluderebbe l’illecito contestato nel verbale”. Secondo il regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, il semaforo avrebbe dovuto essere spento o a luce gialla lampeggiante nelle ore notturne, con la conseguenza che l’accertamento avrebbe dovuto ritenersi illegittimo.

La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato: invero, rappresentava la Cassazione, richiamando granitica giurisprudenza sul punto, che: “La questione del funzionamento del semaforo ad un’ora alla quale l’apparato doveva essere spento non rileva ai fini della violazione in questione, non essendo controverso che il semaforo era regolarmente in funzione. L’eventuale violazione della norma di cui all’articolo 169 del D.P.R. n. 495 (che prevede il periodo di funzionamento dell’impianto) può determinare semmai la responsabilità, sotto vari profili, dell’autorità amministrativa ma non già escludere l’illecito amministrativo dell’utente della strada”.

Il semaforo era funzionante e debitamente omologato come dimostrato in atti e, dunque, la sanzione doveva considerarsi del tutto valida ed efficace. L’uomo veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.

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