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LA PRESCRIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI – Il caso in esame trae origine da una causa promossa da un condòmino per veder annullare la delibera adottata dall’assemblea condominiale con riferimento ai crediti vantati dal Condominio nei suoi confronti a titolo di spese condominiali non corrisposte antecedenti alla data dell’assemblea.

Eccepiva il condomino l’avvenuta prescrizione quinquennale dei propri crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 cc. In primo grado, il Tribunale dichiarava la prescrizione dei crediti condannando il Condominio alla refusione delle spese di lite.

Di talchè, il Condominio spiegava appello, chiedendo la riforma della sentenza. Il thema decidendum verteva sulla prescrizione dei crediti vantati dal Condominio nei confronti dei morosi: si doleva, invero, il Condominio appellante che il primo Giudice avrebbe ritenuto prescritto il diritto di ottenere gli oneri condominiali sulla base del presupposto che tali crediti si sarebbero prescritti in cinque anni, attesa la loro natura periodica, senza tener conto che la decorrenza del temine prescrizionale deve essere rapportata alla data della delibera di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto.

Invero, sulla base del dettato normativo dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: in materia di condominio, in particolare, “il dies a quo va individuato nella data di adozione della delibera che approva il rendiconto”.

Secondo la Suprema Corte, la prescrizione decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto predisposto dall’amministratore, in conformità alla prassi normalmente seguita gli amministratori di interrompere la prescrizione riportando il saldo degli esercizi passati nei consuntivi successivi, facendo in modo che questi vengano poi approvati dall’assemblea.

Nel caso in esame, la morosità del condòmino emergeva dal bilancio redatto dall’amministratore corredato dal relativo piano di riparto, dal quale risultava evidente che il condòmino era moroso da oltre dieci anni: tuttavia, gli oneri erano quantificati nel loro preciso ammontare, e ogni anno erano stati inseriti nei bilanci successivi, atteso anche il fatto che le assemblee erano state regolarmente tenute ed i relativi bilanci approvati.

Dunque, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventando esigibili in ogni tempo.

Pertanto, i crediti del condòmino moroso dovevano ritenersi pienamente esigibili: sancisce, invero, la Suprema Corte che il bilancio consuntivo che, nei successivi esercizi, riporti le somme dovute dal condomino (comprensive delle morosità relative ad annualità pregresse insolute) dopo l’approvazione dell’assemblea costituisce titolo idoneo a un nuovo fatto costitutivo del credito.

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