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Camera di Consiglio

IL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – Il caso in esame trae origine a seguito della citazione in giudizio da parte del padre di due figli ampiamente maggiorenni per l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto all’assegnazione della casa familiare.

La Corte d’Appello, in particolare, rigettava la richiesta, osservando che il raggiungimento della maggiore età dei figli non poteva costituire una circostanza rilevante e sufficiente a determinare la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, non ritenendo che i figli, nel caso di specie, avessero raggiunto l’indipendenza economica. Il contributo al mantenimento per il figlio di 31 anni era stato revocato a seguito dell’inerzia colposa del medesimo, mentre la seconda figlia aveva ottenuto una bosa di studio per il dottorato di ricerca, ritenuta insufficiente a far ritenere integrata la piena autosufficienza economica.

Il padre ricorreva per Cassazione dolendosi, in particolare, del fatto che in appello era stato confermato il provvedimento di assegnazione della casa familiare, pur essendo venuti meno i presupposti per il mantenimento dell’habitat domestico per i figli che oramai avevano completato il percorso di crescita, come nel caso di specie.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato. Ricordava, infatti, la Cassazione che l’assegnazione della casa familiare è prevista per rispondere all’interesse dei figli di “conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza”. Trattasi, dunque, di un diritto in capo ai figli minorenni o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti.

Tale interesse, tuttavia, viene definitivamente meno “allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità”.

Invero, il figlio aveva superato abbondantemente la maggiore età e, pertanto, poteva ritenersi sussistente a carico dei genitori un residuale obbligo alimentare, che rappresenta un minus rispetto al mantenimento, non potendo considerare quest’obbligo sussistente senza limiti di tempo. La figlia, invece, percepiva una borsa di studio che le garantiva un’entrata mensile superiore ad Euro 1000,00 a seguito del percorso universitario scelto e, pertanto, sarebbe spettato al Giudice di merito valutare le specifiche ragioni per cui la stessa non poteva ritenersi economicamente autosufficiente.

La Suprema Corte, dunque, cassava con rinvio alla Corte d’Appello competente in diversa composizione.

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