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Camera di Consiglio

SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE – Il caso in esame trae origine a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, in seno alla quale veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento per i due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di 200,00 euro a testa oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il padre spiegava appello avverso tale decisione, uscendone vittorioso: la Corte territoriale, invero, in riforma della prima decisione, revocava l’assegno di mantenimento per i figli. La madre proponeva ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura: in particolare, deduceva quest’ultima che i figli non avevano in realtà raggiunto l’indipendenza economica.

Rappresentava la donna che il figlio più giovane aveva raggiunto la maggiore età da poco tempo e aveva svolto soltanto alcune attività lavorative a tempo determinato e in misura inferiore a quanto erroneamente ritenuto. La figlia maggiore, invece, non aveva raggiunto l’indipendenza economica non per sua colpa, non essendo stato adeguatamente valutato il disturbo d’ansia di quest’ultima come da certificato rilasciato dal Centro di Salute Mentale competente.

La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile, formulando importanti principi di diritto basati su granitica giurisprudenza sul punto. Rappresenta la Cassazione che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, i presupposti per l’esclusione di tale diritto devono essere integrati dall’età del figlio, che è “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto”, dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dall’effettivo impegno di quest’ultimo al reperimento di una occupazione lavorativa. Inoltre, allorquando il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età (c.d. figlio adulto) e non abbia reperito una occupazione che lo possa rendere economicamente autosufficiente, non può pretendere che la realizzazione di una vita dignitosa derivi dall’obbligo di mantenimento del genitore, “bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”.

Dunque, l’apprezzamento del Giudice d’Appello appariva del tutto corretto, la doglianza si risolveva in una mera critica e, pertanto, veniva ritenuta inammissibile. Inoltre, con riferimento alla posizione della figlia, la Suprema Corte rappresentava che spettava alla madre la prova della mancanza di inerzia incolpevole o l’impossibilità della “figlia adulta” di reperire un’occupazione: tale prova, infatti, non poteva dirsi realizzata mediante la produzione del certificato medico, unico documento prodotto a sostegno dell’assunto. La figlia, dunque, era pienamente idonea al lavoro. Atteso il raggiungimento della indipendenza economica dei figli, dunque, veniva revocata, altresì, l’assegnazione della casa familiare.

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