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Camera di Consiglio

SULLA MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI – Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di una assemblea condominiale. Sosteneva, infatti, il condòmino impugnante che la delibera assembleare fosse stata adottata in spregio delle disposizioni di cui all’art. 1336, comma 3 c.c., secondo il quale, l’assemblea in seconda convocazione deve ritenersi validamente costituita con la presenza di tanti condomini rappresentanti almeno un terzo del valore dell’edificio, mentre la delibera va ritenuta valida se approvata a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio. Invero, la delibera era stata adottata con il voto favorevole di soli due condòmini, e non dai tre necessari nel caso di specie.

Secondo la Corte d’Appello investita della questione, la doglianza doveva ritenersi infondata poiché il dettato normativo di cui sopra “privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali”: dunque, coloro che avevano votato contro l’approvazione della delibera non avrebbero dovuto rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che avevano votato a favore.

Seguiva, dunque, ricorso per Cassazione. La Suprema Corte richiamava costante e granitica giurisprudenza sul punto, significando in particolare che “ […] ai sensi del vigente comma 3 dell’art. 1136 c.c., la delibera dell’assemblea di seconda convocazione […] è valida se riporta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, dovendo, quindi, il numero di coloro che hanno votato a favore, sotto il profilo dell’elemento personale, superare pur sempre il numero dei condomini dissenzienti”.

Da un punto di vista meramente matematico, dunque, l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello doveva ritenersi del tutto erronea: per riscontrare il voto favorevole della “maggioranza degli intervenuti”, agli effetti dell’art. 1136 c.c., occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei condòmini presenti.

Nel caso di specie, i presenti erano quattro e, pertanto, la delibera deve ritenersi validamente approvato con il voto favorevole di tre membri, e non solo di due (e, in ogni caso in cui gli intervenuti sono in numero pari). Nel caso in cui gli intervenuti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero che, raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea.

La ratio sottesa a tale norma è chiara: il rimettere a tale maggioranza l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale “è stata volta a contemperare le ragioni dominicali con la tutela delle volontà individuali dei condomini, che sarebbero altrimenti soverchiate nelle situazioni in cui vi è una evidente sproporzione dei valori millesimali spettanti ai singoli partecipanti”. La sentenza d’appello veniva cassata e rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione.

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