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Camera di Consiglio

AZIONE DI RIDUZIONE E QUOTA DI LEGITTIMA – Il caso in esame trae origini dalla proposizione di apposita azione di riduzione da parte di eredi legittimarie pretermesse: invero, il padre defunto, con testamento olografo, aveva lasciato ai soli figli maschi la proprietà di tutti i suoi beni mobili e immobili, così costringendo le altre figlie ad adire le vie legali.

Le figlie, infatti, chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius e la reintegrazione delle stesse nella loro quota di riserva, con la condanna dei convenuti alla corresponsione della quota dei frutti ad esse spettanti.

Il Tribunale, del tutto correttamente, determinava, anche a seguito di CTU, il valore del compendio ereditario ed il valore della quota spettante a ciascuna delle attrici con riferimento al momento dell’apertura della successione, dichiarando così proporzionalmente ridotte le disposizioni testamentarie del padre. In sede di appello, le stazioni di primo grado venivano confermate, negando la reintegrazione della quota di legittima loro spettante in natura.

Le eredi spiegavano ricorso per Cassazione in particolare deducendo che tale negazione, decisa sulla base del fatto che il padre avesse espresso la volontà di attribuire tali beni ai soli figli maschi, così operando una divisione testamentaria dei suoi beni. Così deducendo, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che tale divisione testamentaria avrebbe dovuta ritenersi nulla ai sensi dell’art. 735 c.c., per il fatto che il testatore non avrebbe compreso la posizione delle eredi legittimarie.

La Suprema Corte riteneva tale doglianza fondata: l’omesso riconoscimento nei confronti delle eredi legittimarie di una quota di proprietà relitti, sarebbe stata del tutto erronea, poiché: “l’ordinamento giuridico prevede – con disposizioni che hanno carattere inderogabile – che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva)”. Conseguentemente: “la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell’azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura […] senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria”.

La normativa, infatti, configura una c.d. “successione necessaria”, in virtù della quale, in caso di disposizioni testamentarie lesive della c.d. “quota di legittima”, sono “suscettibili – su domanda del legittimario leso (tramite la c.d. azione di riduzione) – di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario”. Il legittimario, dunque, ha il pieno diritto di ricevere la reintegrazione della propria quota in natura.

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