Camera di Consiglio
MALVERSAZIONE E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI GENITORIALI – Il caso in esame trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello competente confermava la condanna di una madre per il reato di cui all’art. 570, comma II c.p. La Corte, infatti, aveva ritenuto la donna responsabile del reato di malversazione dei beni del figlio minore avendo la stessa utilizzato il contributo al mantenimento del figlio, versato dal padre, per alimentare un piano di investimento.
L’imputata spiegava ricorso per Cassazione deducendo che, in realtà, tale piano sarebbe stato aperto dieci anni prima e si sarebbe arricchito dei suoi frutti; sosteneva, altresì, che tutte le spese sostenute dal padre sarebbero state fatte a discrezione di quest’ultimo e sempre con l’opposizione dell’imputata. Rappresentava la madre, infatti, che il minore aveva il suo pediatra, che lo seguiva; che l’abbigliamento acquistato era voluttuario, avendo il figlio tutto il necessario per vestirsi; che i soggiorni presso località turistiche erano in realtà spese straordinarie, che, non essendo state concordate con la madre, dovevano essere corrisposte per intero dal padre (al quale competeva il 90% delle stesse).
La suprema Corte accoglieva il ricorso significando che dalle istanze istruttorie era emerso chiaramente che la donna, una volta ottenute le somme corrisposte mensilmente dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, non le aveva destinate integralmente a quest’ultimo. Tuttavia, richiamando granitica giurisprudenza sul punto, non sarebbe configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore “con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest’ultimo un diritto iure proprio su tali somme”. Il reato, infatti, postula che la condotta dell’agente abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare, cosa che, nel caso di specie, non è ravvisabile.
Invero, al genitore affidatario del minore corrisponde un diritto iure proprio, senza che quest’ultimo abbia l’obbligo di rendiconto, non essendo il figlio il diretto titolare del bene. Nel caso in cui la condotta del genitore affidatario e destinatario del contributo al mantenimento risulti inadeguata rispetto all’interesse del figlio, potrebbe configurarsi, a suo carico, il reato di violazione dell’obbligo di assistenza o potrebbero prospettarsi una incuria e una negligenza tali da tradursi in condotta pregiudizievole, a cui potrebbero conseguire provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale.
Tuttavia, in nessun caso, avuto riguardo alla gestione delle somme oggetto di contribuzione da parte del genitore non affidatario, potrebbe ravvisarsi l’ipotesi della malversazione o dilapidazione di beni del minore.
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