Camera di Consiglio
LA DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE QUALE EXTREMA RATIO – La Suprema Corte, con una sentenza di pochissimi giorni fa, è tornata a ad occuparsi della decadenza della responsabilità genitoriale. Il caso in esame traeva origine da una pronunzia del Tribunale dei Minori il quale, a seguito di un ricorso promosso da un padre, aveva dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale, incaricando i Servizi Sociali competenti la presa in carico del figlio minore.
A seguito del reclamo spiegato dalla donna, la Corte D’Appello ritenuto il provvedimento del tutto sproporzionato rispetto ai fatti di causa, rispetto alla necessità di garantire la tutela ed il “best interest” del minore, che, peraltro, non viveva con la madre da oltre cinque anni. Peraltro, il minore stesso aveva ribadito più volte di non voler più avere relazioni con la madre: le dichiarazioni di quest’ultimo, pur non potendo costituire un fatto non trascurabile, non avrebbero potuto essere ritenute l’elemento risolutivo per l’indagine sui presupposti ex lege previsti per la pronuncia sulla decadenza ex art. 330 c.c.
Il padre spiegava ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, investita della questione, argomentava che il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale allorquando il genitore “viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Ciò significa che, nel momento in cui la condotta di un genitore è così grave da recare pregiudizio al minore, il Giudice può adottare i provvedimenti più opportuni a seconda delle circostanze, tra cui disporre l’allontanamento del genitore dalla casa familiare, in caso di maltrattamenti o abusi. Tale decisione, tuttavia, deve essere adottata nel caso in cui vi sia un concreto e grave pregiudizio per il minore e solo nel caso in cui tutti gli altri provvedimenti non siano idonei a tutelarne il best interest consistente nel diritto di crescere nel proprio contesto familiare.
Nel caso di specie, il grave pregiudizio non poteva ritenersi sussistente e, alla luce di ciò, l’Autorità Giudiziaria non sarebbe dovuta intervenire: gli interventi ablativi della responsabilità genitoriale costituiscono una “extrema ratio” e preordinati alla tutela del primario interesse dei minori.
Poiché nel caso di specie rilevavano anche l’archiviazione del procedimento penale a carico della madre e un possibile condizionamento psicologico del minore da parte del padre sulla base di valutazioni dei consulenti tecnici, la Suprema Corte rigettava il ricorso.
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