Camera di Consiglio
L’OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI E LA SOGLIA MINIMA – Il caso in esame trae origine da un ricorso spiegato da un padre contro la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in seno alla quale era stato sancito a suo carico l’obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di Euro 200,00 ciascuno.
In particolare, l’uomo si doleva del fatto che il Giudice, nella determinazione del quantum dovuto, non avrebbe considerato i problemi lavorativi da lui rappresentati. Tuttavia, il ricorso veniva respinto, alla luce del fatto che gli asseriti problemi lavorativi non erano stati comprovati e che, in ogni caso, il quantum era stato determinato tenendo conto delle accresciute esigenze dei figli i quali erano in età adolescenziale.
Il padre proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, dolendosi, nuovamente, del fatto che non si era tenuto conto della sua reale situazione economica. La Suprema Corte respingeva il ricorso, ricordando che, in merito al mantenimento dei figli, vanno considerate due dimensioni, ossia il rapporto tra genitori e figli e il rapporto tra i genitori obbligati.
In merito al primo aspetto, va considerato che tutti i figli hanno pari diritto di “essere mantenuti, istruiti, educati ed assistiti moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni”, in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 315 bis c.p.c.. Ciò posto, la vigente normativa, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, pone subito, quali parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. Pertanto, i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme “non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme”.
Per quanto riguarda i rapporti tra i genitori, invece vige, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, criterio che deve essere seguito dal giudice quando chiamato a decidere il mantenimento a loro carico, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno che, di ovvietà, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Alla luce di tutto quanto esposto, la Suprema Corte respingeva il ricorso dell’uomo, avendo i Giudici d’appello correttamente considerato i predetti principi, tenendo conto della situazione di entrambi i genitori sulla base di un accertamento di fatto: l’uomo, infatti, non risultava in condizioni di indigenza tali da essere impossibilitato a provvedere al mantenimento dei figli cui è tenuto per legge ed il quantum deciso rappresentava “la soglia minima per soddisfare in ragione dell’età le esigenze nel frattempo accresciute rispetto all’epoca dell’accordo separativo, trovandosi entrambi i minori nella fase adolescenziale”.
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