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L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – Si deve premettere che l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi; inoltre, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione dei morosi.

Circa la natura di tale obbligo è intervenuta la Suprema Corte nel mese di gennaio. Il caso traeva origine da un ricorso esperito dal creditore del condominio contro l’amministratore con il quale si chiedeva al Tribunale che gli venisse ordinato di comunicare i nominativi dei condomini morosi, al fine di conseguire il soddisfacimento dei propri crediti. In primo grado la richiesta veniva rigettata, ma accolta in appello e veniva ordinato all’amministratore di integrare le comunicazioni dei nominativi dei morosi con le relative quote millesimali. In particolare, in secondo grado l’amministratore veniva considerato responsabile in proprio e non quale rappresentante dell’assemblea, dovendo agire in virtù di un obbligo determinato dalla vigente normativa.

La Cassazione interveniva per chiarire circa la natura di tale responsabilità: invero, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, l’amministratore, in tali casi, non agisce in esecuzione di un mandato conferito dall’assemblea condominiale, bensì in virtù dell’adempimento di un obbligo normativo, la cui violazione può integrare una responsabilità aquiliana nei confronti del creditore danneggiato.

In tali occasioni, dunque, compito dell’amministratore di condominio è quello di tutelare i creditori in virtù di un obbligo legale di cooperazione con gli stessi, prescindendo dalla necessità di tutelare il condominio (e, più precisamente, i condòmini in regola con i pagamenti).

Ne consegue che, in caso di mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell’amministratore nei confronti dei creditori dei nominativi e delle relative quote dei morosi, quest’ultimo risponde in proprio in via extracontrattuale, essendo tale comportamento potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Ciò posto, il creditore danneggiato non potrà agire contro il condominio, ma contro l’amministratore stesso, con prescrizione dell’azione in dieci anni.

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