Camera di Consiglio

DI NUOVO SULL’AFFIDO PARITETCO DEI FIGLI MINORI – Il caso in esame trae origine da un ricorso avanti alla Corte d’Appello, avente ad oggetto l’assegnazione della casa familiare. Entrambi i genitori la rivendicavano e, in ragione di ciò, facevano discendere le dirette conseguenze in punto di collocazione e residenza abituale delle figlie minori, oltre alla previsione di un calendario di visita per il genitore non collocatario.

Secondo il Tribunale adìto, non sussistevano ragioni per preferire un genitore rispetto all’altro quale collocatario delle figlie minori e, dunque, quale assegnatario della casa familiare, poiché nessuno dei genitori aveva evidenziato particolari profili di inidoneità genitoriale.

Alla luce di ciò, dunque, il Tribunale decideva, alla luce delle altre disponibilità immobiliari delle parti, di riconoscere che i genitori potessero trascorrere pari tempo con le figlie, con rotazione di questi ultimi, nei tempi ordinari, a settimane alterne, nella casa familiare, con previsione di due pomeriggi a settimana delle figlie con l’altro genitore, dall’uscita di scuola sino alla sera.

Veniva, dunque, riconosciuto in capo ad entrambi i genitori l’affidamento paritario delle figlie minori.  Tuttavia, la madre proponeva reclamo sulla base di vari motivi di censura; in particolare, rappresentava che, a suo dire, non vi erano le basi per un collocamento alternato delle minori. La Corte d’Appello riteneva corretti, sulla base delle relazioni dei servizi sociali, la ricorrenza dei presupposti per l’affidamento paritario delle minori con i genitori a settimane alterne presso la casa familiare, alla luce del fatto che entrambi avessero manifestato buone capacità genitoriali, nonché per il fatto che la situazione abitativa dei genitori non si presentava di ostacolo alla prosecuzione dell’attuale assetto di vita delle figlie. Inoltre, a suffragio di quanto dedotto, a seguito dell’osservazione psicologica delle bambine, veniva evidenziato per entrambe un attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambe le figure genitoriali.

La Corte d’Appello, dunque respingeva il reclamo della madre, poiché: “Parte reclamante deduce che non sussistano i presupposti per il collocamento alternato delle minori essendo pacifico, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, che il diritto dei genitori di essere presenti in maniera paritetica nella vita dei figli non presuppone una divisione a metà nel tempo del figlio con i genitori, come affermato dalla dottrina al cui orientamento ha aderito la Suprema Corte che ha sostenuto che il collocamento alternato assicura buoni risultati quando vi è un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti”.

L’affidamento paritetico dei figli minori, dunque, rappresenta la strada migliore se equivale al miglior interesse del minore.

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