Autovelox: approvazione e omologazione

Il caso in esame trae origine da un ricorso in appello proposto da una Amministrazione comunale, con il quale veniva impugnata una sentenza resa dal Giudice di Pace con cui accoglieva l’opposizione di un conducente avverso il verbale di accertamento della Polizia in ordine alla violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada. La predetta violazione era stata accertata a mezzo di un autovelox installato in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione medesima. Il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello rigettava il ricorso, confermando la legittimità della sentenza resa dal Giudice di Pace, sulla base del fatto che l’accertamento dell’infrazione era avvenuto con il predetto autovelox senza che fosse stato preventivamente omologato ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, ritenuta non equipollente all’omologazione ministeriale (poiché l’omologazione autorizza la riproduzione in serie del prototipo testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento).

L’Amministrazione Comunale proponeva, dunque, ricorso per Cassazione al fine di confutare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto equivalenti i procedimenti di approvazione e di omologazione per considerare legittimo l’accertamento della violazione del Codice stradale. assumendo che tale distinzione non trovasse riscontro nel coacervo normativo innanzi richiamato: invero, ai sensi di legge l’apparecchio elettronico per il rilevamento della velocità deve essere: “debitamente omologato”, non specificando la normativa in cosa consista tale operazione.

Secondo la Suprema Corte, il motivo sarebbe infondato, poiché l’art. 45, comma 6 del Codice stradale non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Per la Suprema Corte è, dunque “condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse”.

Invero, “l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico”, mentre “l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. È, dunque, l’omologazione la procedura amministrativa e tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, rappresentando, dunque, l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.

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