Camera di Consiglio

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA CONDUCENTE E PROPRIETARIO PER L’ASSICURAZIONE DEL VEICOLO – IL caso in esame trae origine a seguito di un sinistro stradale: a seguito del patimento di lesioni personali da parte del trasportato, si radicava una lite tra quest’ultimo, il conducente ed il proprietario del veicolo le rispettive compagnie assicurative. Veniva dedotto, in particolare, che tanto il proprietario, quanto il conducente del veicolo erano obbligati in solido nei confronti della compagnia assicurativa.

Giunti in Cassazione, il conducente deduceva, infatti, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza d’appello aveva ritenuto, erroneamente, a suo dire, che, sotto il profilo interno dell’obbligazione solidale, questa si dovesse ripartire in pari misura trai due debitori.

Il conducente, infatti, rappresentava che il mezzo dallo stesso condotto al momento del sinistro era stato chiesto in prestito al proprietario che acconsentiva, senza, tuttavia, informarlo della mancata copertura assicurativa del mezzo; deduceva, inoltre, che se il proprietario lo avesse avvertito della questione, si sarebbe astenuta dalla guida del mezzo.

A suo dire, dunque, erroneamente il Giudice d’Appello non aveva tenuto conto del suo “affidamento” circa l’esistenza di una valida copertura assicurativa, affidamento che si sarebbe dovuto desumere dalle circostanze emerse dalle prove testimoniali.

La Suprema Corte riteneva la doglianza infondata, poiché nulla poteva emergere dalle prove testimoniali in tale sede e, soprattutto, perché l’art. 122 del Codice delle assicurazioni addossa l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile non al proprietario, ma “a ‘chiunque’ metta in circolazione un veicolo a motore senza guida di rotaie”. Alla luce del dettato normativo, dunque, secondo la Suprema Corte “l’eventuale ‘affidamento’ del conducente sul fatto che il proprietario abbia stipulato una assicurazione della r.c.a. è irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del primo verso i terzi danneggiati e verso l’impresa designata, dal momento che è preciso dovere di chi circola accertarsi dell’esistenza della copertura assicurativa”. Era, infatti, dovere del conducente accertarsi dell’effettiva presenza dell’assicurazione nel mezzo che stava guidando al momento del sinistro.

Circa, poi, lo stabilire in che misura dovrà avvenire il riparto delle rispettive colpe, la Suprema Corte rappresentava che la questione avrebbe dovuto essere valutata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2055 del Codice Civile.

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