Camera di Consiglio

AUMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI PERDITA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – Il caso in esame trae origine da una sentenza di divorzio, in base alla quale la casa familiare veniva assegnata alla madre, affinché vi abitasse con i figli minori. Alcuni anni dopo, il padre, sulla scorta del fatto che i figli erano divenuti maggiorenni e non vivevano più con la madre, chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare a quest’ultima. La donna era disponibile al rilascio dell’abitazione, ma chiedeva, oltre ad un congruo termine per il rilascio, anche un lauto aumento dell’assegno divorzile, richiesta rigettata dal Tribunale di primo grado e, conseguentemente, proponeva reclamo.

La Corte d’Appello accoglieva il reclamo, così ponendo a carico dell’ex marito un aumento dell’assegno divorzile all’ex moglie. Di talché, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura e, in particolare, dolendosi del fatto che il Giudice di secondo grado aveva riconosciuto l’aumento dell’assegno divorzile senza che la donna avesse fornito prova del peggioramento delle proprie condizioni economiche e per aver valorizzato dei fatti che erano già stati vagliati dal Giudice che aveva deciso la spettanza dell’assegno divorzile illo tempore. Secondo il ricorrente, infatti, l’ex moglie aveva soltanto sottolineato, al fine di ottenere l’incremento dell’assegno divorzile, soltanto la perdita della disponibilità della casa familiare, senza neppure dimostrare le spese per il reperimento di una nuova abitazione, che, peraltro, non risultavano sostenute, essendo la donna andata a vivere gratuitamente in una casa di proprietà del padre.

La Corte, sulla base di una recentissima sentenza, riteneva il ricorso infondato: invero, quest’ultima ricordava come, secondo il proprio granitico orientamento, il Giudice competente per la revisione delle condizioni di divorzio debba limitarsi a verificare se, alla luce delle circostanze, anche sopravvenute e provate dalle parti, vi sia stata un’alterazione dell’equilibrio già raggiunto in precedenza, “provvedendo ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”, essendo, dunque, necessario valutare la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato come, nell’attualità dei fatti, persisteva un grave divario economico tra gli ex coniugi, mediante la comparazione dei redditi e del patrimonio effettivo dei medesimi: evidenziava la Corte come la sopravvenuta maggiore età di figlio e la sua autosufficienza economica, le risorse del padre erano di fatto aumentate notevolmente, oltre che per il fatto che la casa familiare era rientrata nella sua disponibilità, costituendo un’entrata ulteriore. Alla luce di ciò, dunque, secondo la Suprema Corte “la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l’ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio […], tanto più quando si accompagna all’acquisto della disponibilità materiale della stessa da parte dell’altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivo”. Veniva, dunque, accolta la doglianza della donna.

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