Camera di Consiglio

L’ADOZIONE “MITE” RICONOSCIUTA AI NONNI – Nell’anno 2020 la Corte di Cassazione ha riconosciuto, sulla scorta di varie sentenze di merito, nonché a seguito di molte condanne dello Stato italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’adozione c.d. “mite” nel nostro ordinamento. Tale tipologia di adozione consiste in una sovrapposizione del legame adottivo a quello di sangue: non viene, infatti, estinto il rapporto tra il minore e la famiglia di origine in tutte quelle ipotesi di abbandono non permanente o ciclico, durante il quale all’esistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la risolutiva recisione dei loro rapporti.

Tale tipologia di adozione va tenuta distinta dalla c.d. “adozione legittimante”, in virtù della quale il minore, una volta accertato essere in stato di abbandono, in quanto del tutto privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori, acquista lo status di figlio nato dal matrimonio della famiglia adottante, recidendo, in tal modo, ogni rapporto con la famiglia di origine. Tale tipologia di adozione, alla luce della giurisprudenza europea e, ad oggi, della Suprema Corte, deve essere considerata quale “extrema ratio”, ossia l’ultima soluzione utilizzabile qualora non ve ne siano altre.

Con la recentissima sentenza in data 31 luglio 2023, la Sprema Corte ha riconosciuto ai nonni di una bambina la possibilità di ricorrere alla c.d. “adozione mite”.  In Appello la domanda di adozione non veniva riconosciuta, poiché, secondo i Giudici, la sussistenza del rapporto di parentela diretta e, di conseguenza, dei legami successori, uniti alla nomina del nonno quale tutore della minore, avrebbe escluso la necessità di formalizzare ulteriormente e diversamente il consolidato rapporto tra nonni e nipote.

La Corte di Cassazione, invece, ribaltava la decisione: i nonni, infatti, si prendevano cura della minore pressoché dalla nascita ed entrambi i genitori erano decaduti dalla responsabilità genitoriale, con il conseguente affido della figlia ai nonni, prima temporaneamente, poi in via esclusiva. Il nonno era stato nominato persino tutore della nipote.

La possibilità di ricorrervi, dunque, viene basata sulla ratio a base dell’adozione “mite” che, per l’appunto consente la persistenza dei legami con la famiglia di origine: il fondamento deve consistere sia nel fatto di voler valorizzare l’effettività di un rapporto instauratosi con il minore, il quale è soggetto che deve meritare la migliore e più ampia tutela, unito all’ impossibilità di accedere all’adozione piena (o legittimante), come nel caso in esame.

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