Camera di Consiglio

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE E CREDO RELIGIOSO – Il caso in esame trae origine da una sentenza di separazione giudiziale, in seno alla quale il Tribunale rigettava le reciproche domande di addebito presentate dai coniugi, ponendo a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio. L’uomo, in particolare, riteneva che la frequentazione di una nuova congregazione religiosa da parte della moglie avesse comportato una violazione dei doveri coniugali e assunto rilievo causale nel provocare l’intollerabilità della convivenza. Tuttavia, anche la Corte d’Appello interessata del ricorso non riconosceva la doglianza.

L’uomo, dunque, ricorreva per Cassazione che riteneva la doglianza fondata. Invero, per costante e granitica Giurisprudenza, il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, trattandosi di un esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, è necessario verificare che “l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall’art. 143 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza”.

Tutto ciò perché la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” di uno o di entrambi i coniugi e collocata nel tempo. Nel caso di specie, la Suprema Corte valorizzava la testimonianza resa in primo grado di una persona vicina alla famiglia, la quale non si era limitata a riferire di atteggiamenti di disaffezione da parte della donna (quali il rifiuto di cucinare, di occuparsi della casa e del bucato che, di per sé, non rappresentano di certo causa di addebito della separazione), ma raccontava di continue denigrazioni e richieste al marito. I Giudici di merito avevano del tutto ignorato tali condotte: secondo la Suprema Corte, invece,  qualora fossero consistite in un “comportamento moralmente violento”, avrebbero dovuto “essere considerate ontologicamente incompatibili con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, c.c. ed assumevano incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell’affectio coniugalis”.

Alla luce di ciò, la Cassazione rinviava alla Corte d’Appello competente, la quale dovrà tener conto di quanto emerso e dettato dalla Cassazione.

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