Camera di Consiglio

NOTIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA E CONVENZIONE DI STRASBURGO – Mentre per le sanzioni amministrative comminate in Italia a cittadini italiani non vi sono problemi di notifica, altrettanto non si può dire delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Locale a cittadini di Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo (tra cui la Germania).

Vanno tenute distinte le notifiche di atti di ambito civile e commerciale rispetto a quelle di atti di carattere amministrativo: non vi è dubbio, così come, peraltro, sancito dalla Corte di cassazione  secondo la quale: “il verbale di accertamento di sanzione al Codice della Strada, in quanto atto rientrante nell’esercizio di pubblici poteri rientra, quindi, nell’ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non rientrante nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere “stragiudiziale” della notifica del verbale stesso)”.

Vari sono i casi in cui i destinatari della sanzione ricorrono vittoriosamente avanti al Giudice di Pace competente per territorio, sollevando vari motivi di censura, tra cui l’inesistenza giuridica del verbale di accertamento e della nullità insanabile della notifica, in quanto elevate in contrasto alla Convenzione medesima.

La Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, infatti, reca la disciplina per la notifica dei documenti in materia ammnistrativa. In via generale, si ammette la notifica diretta a mezzo del servizio postale per documenti come il verbale di sanzione amministrativa con eccezioni. Infatti, l’art. 11 della Legge 149/1983 (Legge di ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa) recita quanto segue: “Ogni Stato contraente ha la facoltà di provvedere direttamente a mezzo posta alle notifiche di documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti”.

Tuttavia, tale regola non si applica alla Germania, la quale ha escluso la possibilità di notifica, per tali documenti, a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. Infatti, la Repubblica federale di Germania si era opposta ed ancora si oppone all’applicazione della notificazione degli atti amministrativi tramite il servizio postale: dunque, la notifica in Germania tramite posta sarebbe irregolare e insanabile.

La notifica del verbale di accertamento di violazione del codice stradale a cittadini residenti in Stati non aderenti alla Convenzione di Strasburgo se effettuata tramite posta, poiché è sempre necessario, in tali casi, il ricorso all’attività di assistenza per la notificazione dell’Autorità centrale dello Stato di residenza del medesimo cittadino.

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