Camera di Consiglio

RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE AL MARITO – Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di assegno divorzile. In particolare, la Corte D’Appello incaricata aveva riconosciuto all’ex marito un assegno divorzile da versarsi da parte della moglie pari ad Euro 200,00 mensili. Il tutto poiché il Giudice aveva ritenuto, alla luce di quanto emerso nel processo, la sussistenza delle condizioni che giustificavano l’erogazione di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, poiché, durante i primi anni di matrimonio il contributo economico versato dall’uomo per il soddisfacimento delle esigenze familiari era stato significativo (aveva permesso alla moglie di terminare il proprio percorso di studi ed in seguito, la stessa aveva intrapreso un’attività di successo).

Secondo il criterio perequativo-corrispettivo, dunque, che oramai deve caratterizzare l’assegno divorzile, l’erogazione di una somma mensile a favore del marito era giustificata alla luce di una sperequazione reddituale che, se pure sorta in epoca successiva alla separazione, era direttamente collegabile allo svolgimento dell’attività professionale iniziata dalla durante il lungo periodo di convivenza, anche con il contributo economico del marito. La Crte d’Appello, dunque, riconosceva che il miglioramento economico della donna era in gran parte dipeso dall’aiuto economico del marito.

La donna ricorreva per Cassazione, rappresentando che il marito non aveva rinunciato ad una “fulgida carriera lavorativa, anteponendovi la famiglia nel cui nome ed interesse aveva sacrificato aspettative di successo, di guadagno ma aveva semplicemente assolto ad un suo obbligo giuridico e morale che aveva assunto verso il coniuge più giovane che all’epoca non aveva completato il suo ciclo di studi”. Secondo la donna, dunque, l’aiuto economico fornitole dal marito sarebbe consistito in un mero obbligo giuridico e morale.

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile, avendo la Corte D’Appello individuato correttamente la parte economicamente più debole, non limitandosi ad accertare ciò, ma evidenziando anche gli sforzi economici effettuati da una parte verso l’altra durante il matrimonio. La Corte, dunque, valorizzava l’apporto dato dall’uomo alla vita del nucleo familiare composto dalla moglie e da una bambina, sia nella fase iniziale del matrimonio che anche successivamente (a seguito del termine di un importante corso di studi, infatti, la donna si era realizzata da un punto di vista lavorativo).

La Corte chiariva che “il criterio compensativo-perequativo richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall’altro”.

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