Camera di Consiglio

ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINSITRATIVA PER ERRONEA CLASSIFICAZIONE DELLA STRADACon una recente sentenza, pubblicata lo scorso 17 febbraio, la Corte di Cassazione era chiamata a decidere su un ricorso esperito a seguito di sanzione amministrativa pecuniaria elevata dalla Polizia Locale ad un conducente per aver quest’ultimo circolato ad una velocità eccessiva.

Orbene, il conducente proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Locale, che veniva rigettato in primo che in secondo grado. Per la cassazione della sentenza d’appello, dunque, il conducente proponeva ricorso sulla base di vari motivi di gravame.

In particolare, si segnalava alla Corte di Cassazione come vi fosse stata un’omissione dell’esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: invero, la strada in cui era stata elevata la sanzione per eccesso di velocità sarebbe stata erroneamente classificata quale “strada urbana di scorrimento” che,  come previsto dal Codice Stradale, deve essere caratterizzata dall’avere “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed eventuale zona riservata per i mezzi pubblici”.

La contestazione della violazione del conducente, tuttavia, era stata effettuata in una strada avente “due carreggiate separate da doppia linea continua”: pertanto, la qualificazione della strada non sarebbe corretta, poiché la presenza di doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate. Tanto più che il Codice Stradale definisce “carreggiata” come la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”, per ciò intendendosi l’intera sezione stradale percorribile dai veicoli anche in opposte posizioni.

La Suprema Corte accoglieva tale doglianza: infatti, il Giudice di merito aveva errato la qualificazione della strada ove era stata contestata la sanzione amministrativa di cui sopra, poiché, come deduceva l’automobilista, si trattava di strada ad una sola carreggiata.

La Corte, infatti, rappresentava che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente (così come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 121/2002), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, C.d.s. (ossia le strade urbane di scorrimento, come sopra dedotto), e non altre, dovendo, pertanto, ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.

La Corte, dunque, escludeva che l’esistenza di una doppia striscia fosse sufficiente per qualificare la strada come strada a due carreggiate e, non trattandosi di strada di scorrimento veloce, il Comune non avrebbe potuto installare le apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità “fisse”, ossia senza l’obbligo di contestazione immediata.

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