Camera di Consiglio

MOLESTIE E USO DEL CLACSON – Una signora veniva condannata alla pena condizionalmente sospesa di 400,00 Euro di ammenda, poiché riconosciuta colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p., che punisce le molestie ad altri: in particolare, la donna  veniva condannata per avere recato disturbo ad un proprio vicino di casa “per petulanza e altri biasimevoli motivi” poiché aveva continuato a suonare ripetutamente e ingiustificatamente,  il clacson della propria automobile, tanto di giorno che di notte, in prossimità della abitazione di quest’ultimo, per ben nove mesi.

A nulla valevano le difese della donna la quale assumeva che tale comportamento fosse giustificato dalla necessità di segnalare con il clacson la presenza della sua autovettura per evitare sinistri stradali.

La donna veniva, altresì, condannata al risarcimento del danno provocato al vicino, il quale si era costituito parte civile. Ricorreva, dunque, per Cassazione, deducendo vari motivi di censura, tra i quali spiccava la mancata addebitabilità del reato di molestie alla stessa. In particolare, la difesa della donna sosteneva che ai sensi dell’art. 156 del Codice stradale, la violazione delle disposizioni concernenti l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica avrebbe dovuto essere soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 a Euro 173,00.

Per il principio di specialità, dunque, la condotta avrebbe dovuto ritenersi un mero illecito amministrativo. Altro motivo di censura era rappresentato dal fatto che la condotta dell’uso del clacson avrebbe potuto, al più, configurare il reato punito dall’art. 659 c.p. (ovvero il “disturbo alla quiete pubblica”), sanzionata meno gravemente.

La Suprema Corte, con sentenza n. 49268/2022, depositata alla fine dello scorso anno, rigettava il ricorso. Con riferimento al richiamo al codice stradale evidenziava che proprio in forza del principio di specialità la condotta realizzata dalla ricorrente, finalizzata ad arrecare disturbo o fastidio e a turbare la tranquillità altrui, così come provato per testimoni, non avrebbe potuto essere sussunta in una generica trasgressione di una regola di condotta di guida prevista dal Codice della Strada, ma andava ad integrare il reato punito dall’art. 660 c.p. che “mira a preservare la quiete e la tranquillità del soggetto passivo”.

Né la Corte accoglieva il richiamo al reato di disturbo alla quiete pubblica, poiché “in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, affinché sussista il reato non occorre che i rumori o le segnalazioni acustiche siano poste in essere per petulanza, capriccio o altri biasimevoli motivi, in quanto tali requisiti sono estranei allo schema legale in esame e attengono al diverso reato delle molestie o disturbo alle persone, previsto dall’art. 660 cp”.

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