Bonus genitori separati

Il 26 ottobre scorso è entrato in vigore il DPCM del 23 agosto, il quale definisce cosa sia il “bonus genitori separati”, la sua funzione, i requisiti e le modalità di domanda per l’erogazione di tale contributo.

Quest’ultimo, infatti, è stato istituito con la finalità di garantire al genitore che si ritrovi in stato di bisogno, di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori conviventi (o figli maggiorenni portatori di grave handicap).

Indice dello stato di bisogno è il non aver percepito l’assegno di mantenimento sancito a seguito della sentenza o dai provvedimenti del Giudice che lo ha disposto, a causa dell’inadempienza dell’altro genitore. Si evidenzia che il suo reddito, in relazione relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del contributo al mantenimento, deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

Inoltre, l’inadempienza da parte dell’altro genitore obbligato al versamento, al fine dell’ottenimento del bonus, deve essere causata, a sua volta, dall’incapacità oggettiva di provvedere al versamento qualora, questa sia stata una conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ciò significa che il genitore che ha omesso di corrispondere il contributo al mantenimento deve aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a causa del COVID-19, con decorrenza dal giorno 8 marzo 2020 e per una durata minima di novanta giorni, oppure per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Pertanto, tale contributo verrà erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza dovuto alla pandemia.

Per venire incontro a tali problematiche, dunque, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il tutto al fine di garantire una certa continuità di erogazione del contributo al mantenimento cui hanno diritto i figli minori o i figli maggiorenni portatori di gravi handicap.

Si evidenzia che il tipo di “handicap” è considerato “grave” quando il figlio necessita di interventi assistenziali permanente, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabile o progressiva nel tempo, che causa difficoltà nell’apprendimento, nell’integrazione lavorativa o nel lavoro).

La misura massima dell’importo mensile è di 800 euro per la durata massima di 12 mesi, ovviamente nei limiti di capienza del Fondo e la domanda deve essere effettuata tramite un bando pubblico pubblicato sul sito www.famiglia.gov.it.

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