Camera di Consiglio

NESSUN RISARCIMENTO ALL’UTENTE DELLA STRADA CHE HA AGITO IN MODO IMPRUDENTE – Un ciclista citava innanzi al Tribunale competente il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta dalla propria bici, causata, a suo dire, dalla presenza di un tombino avente una feritoia così ampia da consentire alla ruota della bicicletta medesima di rimanerci incastrata.

In primo grado la doglienza veniva accolta, riconoscendo al ciclista un risarcimento danni superiore ai centomila Euro; tuttavia, in appello, la sentenza veniva totalmente riformata, e la sua richiesta veniva integralmente rigettata.

Il ciclista, dunque, si rivolgeva alla Corte di Cassazione rappresentando, nuovamente, lo stato dei luoghi che avrebbe causato la caduta, evidenziando il proprio comportamento diligente rispetto ai dettami del Codice stradale. Inoltre, evidenziava come il Comune non avrebbe verificato la sicurezza della strada, consistendo, dunque la feritoia presente nel tombino, una vera e propria insidia.

Anche la Suprema Corte, tuttavia, escludeva la responsabilità del Comune: secondo giurisprudenza costante, infatti, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele e della normale diligenza, che devono essere prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. E l’imprudenza può giungere a rendere possibile l’interruzione del nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Da ciò discende il principio per cui qualora un evento sia probabile ed evitabile, utilizzando la normale diligenza, verrebbe meno il nesso causale, qualora gli obblighi di prudenza e cautela venissero rispettati.

Dalla ricostruzione dei fatti in sede di appello, infatti, si era evidenziato come il tombino fosse pienamente visibile, avendo un colore nettamente diverso rispetto al manto stradale, che l’illuminazione pubblica sarebbe stata sufficiente per accorgersi della sua presenza, essendo la caduta avvenuta a seguito di una processione religiosa. Inoltre, il ciclista viaggiava a bassa velocità, nonché contromano.

Tutti gli elementi fattuali, dunque, sono stati ritenuti idonei ad escludere la responsabilità del Comune, poiché i danni patiti dal ciclista sarebbero da imputarsi alla propria condotta imprudente e disattenta.

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