Corner

Camera di Consiglio

LA VALIDITA’ DEGLI ACCORDI ECONOMICI TRA I CONIUGI – Il caso in esame trae origine da un accordo stilato tra due coniugi in costanza di matrimonio: il marito riconosceva per iscritto la contribuzione della moglie l benessere della famiglia con il proprio reddito, nonché la sua effettiva partecipazione alle spese di ristrutturazione della casa familiare avvenuta tramite mutuo intestato solo all’uomo, oltre a delle somme depositate nel conto corrente intestato al medesimo: nell’atto  il marito riconosceva che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie di oltre Euro 140.000,00. Di contro, la moglie rinunciava a pretese su vari beni mobili.

In sede di separazione, il Tribunale, accoglieva la domanda della donna volta a farsi riconoscere le cifre di cui sopra, e la sentenza veniva confermata anche dalla Corte D’Appello. L’uomo ricorreva per Cassazione, deducendo l’asserita nullità dell’atto in quanto contrario a norme imperative (ossia le normative disciplinanti i diritti e doveri nascenti dal matrimonio). La Giurisprudenza è stata sempre chiara e lineare nel ritenere gli accordi con i quali i coniugi determinano ex ante, sin dalla separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono ritenersi del tutto nulli per illiceità della causa, non potendo i coniugi disporre del loro diritto di difendersi in giudizio.

La Suprema Corte, inoltre, ha recentemente riconosciuto la piena validità dell’accordo con il quale i coniugi intendano regolamentare i propri rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, alla luce del fatto che si tratterebbe di un “contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale”.

Nel caso di specie, l’obbligo di restituire le somme alla moglie subordinando la cosa ad un evento futuro ed incerto quale è il fallimento del matrimonio, trovava la propria ratio nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi, non avendo nulla a che fare con il diritto/dovere discendente dal matrimonio di assistenza morale e materiale, tanto più che l’l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio non veniva meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo ricevuto un prestito dall’altro, si impegnava a restituirlo per il caso della separazione.

Va da sé, dunque, che è stata sempre più valorizzata l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuta a loro la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa, anche tramite accordi a latere, sempre nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. La scrittura privata, dunque, è perfettamente lecita, valida ed efficace.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Il padre d’Italia (Film, 2017)

successivo

Sulle vie del Giubileo. Pellegrini, treni, papi

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *