Camera di Consiglio

ASSEGNO DIVORZILE E DURATA DEL MATRIMONIO – La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2653/2021, è tornata ad occuparsi dell’assegno di divorzile. E’ bene precisare che già le Sezioni Unie nel 2018 avevano preso posizione circa tale assegno, sancendo che la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio andrà valutata in base ad un criterio composito (natura assistenziale, compensativa e perequativa) e che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Le fattispecie sono le più variegate: c’è chi decide di divorziare dopo quarant’anni di matrimonio: in tali casi spesso la moglie, per permettere al marito di lavorare, si occupava soprattutto del lavoro domestico e dell’educazione dei figli. Ad una certa età, dunque, non è immaginabile che la moglie possa trovarsi un lavoro dignitoso.

Altra cosa sono le coppie sposate da pochi anni: vi è stata sicuramente una variazione del vivere sociale, spesso le donne lavorano e, pertanto, sono in grado di mantenersi da sole o sono in grado di trovare lavoro e non hanno, dunque, diritto a tale assegno.

Sostanzialmente, non è stato cancellato del tutto il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e si è offerta una protezione più adeguata all’ex coniuge che, di comune accordo con l’altro coniuge, ha contribuito alla conduzione della vita familiare con il lavoro domestico, rinunciando ad una posizione lavorativa per occuparsi della famiglia.

Nel caso in esame, la ricorrente non intendeva rinunziare all’assegno divorzile, già toltole in sede di appello e, pertanto, lamentava che la Corte d’appello non avesse tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che l’avesse giudicata astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa, ma senza tener conto delle difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro.

La Suprema Corte ha rigettato tutte le doglianze della ricorrente ed ha confermato la revoca dell’assegno divorzile per varie ragioni, tra cui la più importante rappresenta l’idoneità a trovarsi un lavoro per mantenersi: infatti la donna ha solo 46 anni, non è malata e quindi è in grado trovare un impiego che le consenta di rendersi autonoma dal marito. La motivazione si basava sui fatti: lei aveva un atteggiamento rinunciatario nel trovare un’occupazione, e ciò non può giustificare il mantenimento della misura in suo favore stabilita dal giudice di primo grado.

In più, l’ex moglie conviveva già more uxorio con il nuovo partner: dunque, l’ex coniuge di età ancora giovanile, che abbia intrapreso una convivenza more uxorio dopo l’avvenuto divorzio e che, sebbene goda di buona salute, si dimostri poco intraprendente (rinunciataria) nella ricerca di una nuova occupazione, non ha diritto all’assegno divorzile.

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