Obbligo mascherine, cosa cambia con l’ultimo Decreto legge

Dall’8 ottobre sono entrate in vigore nuove regole al fine di contrastare il Coronavirus, così come dettate dal Decreto legge n. 125 pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno precedente. Le nuove regole sono state adottate in conformità del fatto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19 e si rende necessaria ed urgente, dunque, l’adozione di adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus. Inoltre, le misure sono ritenute tali poiché la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus.

Ad abundantiam, quale membro dell’UE, per l’Italia è necessario ed urgente dare attuazione alla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno scorso, entro il termine di recepimento fissato per il prossimo 24 novembre: tale direttiva, inserisce, infatti, il virus SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. E’ bene ricordare che, secondo il diritto Europeo, la Direttiva è una delle fonti del diritto dell’Unione Europea dotata di efficacia vincolante. Quest’ultima viene adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo al fine dell’assolvimento degli scopi previsti dai Trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati Membri. E tali atti, per gli Stati membri, rappresentano un obbligo ad ottenere dei risultati, che possono essere raggiunti dagli Stati medesimi tramite mezzi decisi dal Legislatore nazionale.

Il Decreto legge del 7 ottobre è composto di sette articoli, i quali si collegano e modificano quanto già previsto dai decreti previgenti in tema di Coronavirus, che andrà inglobato nel prossimo DPCM che verosimilmente entrerà in vigore dal 15 ottobre.

Innanzitutto, lo “stato di emergenza” dovuto alla pandemia viene prorogato sino al 31 gennaio 2021. Ma la novità che probabilmente inciderà di più nella vita quotidiana dei cittadini è l’obbligo della mascherina anche nei luoghi aperti. Secondo l’art. 1 del Decreto in oggetto, infatti è sancito l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendone l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Le uniche eccezione a tale obbligo si hanno nel caso in cui ci si trovi in luoghi isolati, nonché per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva all’aperto (sempre che si trovino ad almeno  2 metri di distanza da altre persone), per i bambini al di sotto dei 6 anni e per tutti coloro  che soffrono di patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Pertanto, vanno evitate situazioni, anche in casa, in cui non si utilizzi la mascherina tra persone non conviventi.

E’ bene fare attenzione alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto della regole sancite in seno al Decreto: molti parlano di “multa” dai 400,00 ai 1.000,00 euro. Attenzione: la “multa” è una sanzione penale e tale termine viene spesso indicato impropriamente al posto della “sanzione amministrativa pecuniaria”, che rappresenta, come esempio lampante, la contestazione alla violazione al Codice della strada.

La punizione per il mancato ottemperamento delle regole di cui sopra, dunque, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 400,00 ad un massimo di 1000,00 Euro. E tale sanzione viene irrogata da un pubblico ufficiale, il qual fa piena prova sino all’esperimento del procedimento di querela di falso. Sostanzialmente, le sanzioni amministrative sono quasi del tutto inoppugnabili e, alla luce delle somme, meglio rispettare quanto contenuto in seno al decreto.

Ricordiamoci, dunque, quando ci rechiamo a bere il caffè la mattina, di entrare nel bar con la mascherina e di sanificarci le mani appena entrati; la mascherina va tolta solo al momento della consumazione e poi va rimessa. E’ bene poi, sanificarsi le mani anche all’uscita. Anche il titolare del bar rischia pesanti sanzioni e, in mancanza di mascherina, è libero di non farci entrare. Attenzione, dunque, poiché con la salute non si può essere leggeri.

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