Il caso Pamela Mastropietro, tra legalità e sensazionalismo

La morte di una ragazza di diciotto anni, è, in ogni caso, una tragedia e il primo sentimento dovrebbe essere il rispetto di lei e del dolore della famiglia. Difficile farlo dopo che la madre è comparsa in TV ma, come direbbe qualcuno, show must go on. Del resto, anche per un certo tipo di stampa, simili episodi sono occasioni per lanciare titoli cubitali che attirino l’attenzione di un lettore meno attento alla realtà dei fatti e più pronto ad essere strumentalizzato. Seguendo questa linea, appare difficile negare che il successivo comportamento di Luca Traini sia stato determinato perlomeno in buona parte dalle modalità con cui è stata riportata la notizia, contribuendo alla formazione di una “opinione” in un soggetto sicuramente particolare. Gli effetti talora deleteri dei mezzi di informazione sono del resto noti perlomeno da quando, nel 1938, Orson Welles gettò nel panico gli Stati Uniti con un programma radiofonico che in molti pensarono fosse una vera invasione aliena e non l’adattamento del romanzo La guerra dei mondi.

Dobbiamo però prescindere da toni sproporzionatamente forti; toni che sono usati e strumentalizzati a fini politici o ideologici in una tragedia che in questo caso inizia, quasi certamente, molto prima, e trova le sue prime origini nelle cause che hanno portato la giovane in una comunità.

Il Giudice per le indagini preliminari ha posto un pesante punto fermo nella vicenda che, ricordiamo, è ancora in attesa dei risultati dell’autopsia che dirà qualcosa sulle cause della morte di Pamela. La ragazza potrebbe essere deceduta per overdose, cause naturali o per altra ragione. Correttamente quindi, allo stato, è stato disposto il fermo dell’unica persona collegata al fatto per altre ipotesi di reato: vilipendio e occultamento di cadavere. L’applicazione della legge appare corretta, così come lo è per la posizione di Luca Traini, indagato al momento per strage.

La nostra Costituzione prevede all’articolo 27 quello che è un principio di civiltà giuridica, libertà e garantismo: la presunzione di innocenza con i suoi corollari sulla natura delle pene e la rieducazione. Sul principio che un imputato non possa essere considerato colpevole fino ad una sentenza definitiva, è difficile avanzare dubbi, diversamente si tornerebbe al sistema dell’inquisizione che rappresenta esattamente il contrario del riconoscimento dei diritti umani e civili che, perlomeno dall’illuminismo in poi, caratterizzano la società moderna.

Possiamo non essere individualmente d’accordo sulla natura della pena. In molti, più o meno legittimamente e con le più varie argomentazioni, possono preferire pene esemplari o che prevedano una forma totale di allontanamento di un colpevole, una volta riconosciuto tale, dalla società.

Sul punto però occorre, da ogni parte, coerenza, al fine di evitare che la fame di giustizialismo ricada solo su determinati individui per le loro idee, la razza, o il tipo di reato; emozioni e ideologie non dovrebbero essere ascoltate. Del resto la legge è uguale per tutti e, come notò argutamente Anatole France, “nella sua maestosa equità, proibisce ai ricchi, così come ai poveri di dormire sotto i ponti, mendicare per le strade e rubare il pane.

La legge deve essere rispettata e applicata. Nel caso di Macerata questo è ciò che è avvenuto. Sia per il nigeriano arrestato per due reati minori rispetto all’omicidio, sia per il ragazzo italiano che ha posto in essere una sua forma di vendetta che, in nessun caso, può trovare giustificazione.

Che cosa può accadere adesso dipende dalle indagini che saranno svolte, dall’autopsia sul corpo della ragazza e dalla perizia psichiatrica su Traini. Ci vorrà tempo; la macchina della Giustizia italiana non è delle più celeri, ma ad incidere su questo, così come intervenire su leggi forse inadeguate, spetta al legislatore.

Al momento dobbiamo semplicemente limitarci a dire che Innocent Oseghale rischia una pena da un anno a a tre di reclusione per Vilipendio di cadavere (art. 410 CP), con un aumento per l’ipotesi di Occultamento di cadavere (art. 412 CP). In ogni caso pene che, anche se erogate entrambe e scelto un rito alternativo, potrebbero consentire la concessione della sospensione condizionale. Luca Traini, invece, non è dato con certezza sapere per quali reati possa essere tratto a giudizio: dalla strage al tentato omicidio plurimo oltre a reati connessi all’uso e porto di armi, nonché lesioni più o meno gravi per le sue vittime. Tutto il resto, adesso, è solo speculazione.

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