Moratoria mutui, lo stop si paga

Le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo possono tirare una boccata d’ossigeno. La Legge di stabilità 2015 ha infatti introdotto una moratoria fino al 2017, in virtù della quale è possibile temporaneamente interrompere il pagamento e congelare i debiti bancari. La misura riguarderà le PMI e le famiglie italiane, con riferimento alla sola quota capitale e non a quella relative agli interessi del finanziamento; un aspetto che vedremo non è scevro da controindicazioni.

Come recita il testo del provvedimento (comma 246, G.U. del 29 dicembre 2014), la moratoria entra a pieno regime “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l’associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori”. Questo significa che il servizio sarà usufruibile entro i prossimi tre mesi contando dal 1 gennaio 2015, con ultimo termine fissato al 31 marzo 2015. L’obiettivo è “allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese”, che in tempi di crisi faticano sempre più a stare dietro alle incombenze di pagamento e finiscono per aggravare la loro situazione creditizia, accumulando ritardi e debiti.

L’emendamento che definisce i termini di applicazione della moratoria porta la firma di Francesco Cariello, deputato del Movimento 5 stelle. Le famiglie e imprese beneficiarie potranno richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per gli anni dal 2015 al 2017, in maniera simile a quanto sinora avvenuto grazie l’accordo tra Abi (Associazione bancaria italiana) e Associazione dei consumatori.

Tuttavia, l’altro lato della medaglia da considerare è che lo stop momentaneo del piano di rimborso rateale determina un allungamento della durata del finanziamento, che slitta necessariamente a 36 anni. Ne deriva che, al momento dell’applicazione, i soggetti richiedenti dovranno considerare tre anni di interessi aggiuntivi rispetto a quanto inizialmente definito in sede di stipula del mutuo o finanziamento. La ragione è molto semplice: così come è stata formulata, la moratoria sospende solo una parte della rate del mutuo, quella relativa alla quota capitale (ovvero l’importo erogato dalla banca al netto degli interessi) e non quella che riguarda la quota interessi (che sarà appunto solo sospesa, congelata per il periodo definito nella Legge di Stabilità 2015). Secondo il portale online Mutuionline.it, “in termini di oneri finanziari, il costo dell’operazione sarà più elevato, in particolare nel caso in cui gli istituti di credito calcolino gli interessi sull’intero debito residuo e non sulle rate sospese”.

Non è ancora chiaro se i richiedenti avranno la facoltà di scegliere la durata del periodo di sospensione (fino a un massimo di tre anni), ma ciò che è certo è che questo sarà inferiore per i canoni di leasing.

©Futuro Europa®

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